Danno da lesioni micro permanenti anche con valutazione medico legale e non strumentale
Sì al danno biologico per i postumi permanenti derivanti da lesioni di lieve entità acclarate con qualsiasi mezzo tipico dell'accertamento medico legale. Accertamento che va inteso – in relazione alla metodologia utilizzata - in senso ampio e non solo nell'accezione "strumentale". La Corte di cassazione, con la recentissima ordinanza 10819/2019, ha di fatto stemperato l'invocato rigore dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni dove esclude la risarcibilità dei postumi da lesioni di lieve entità se queste non sono diagnosticabili con accertamento obiettivo.
Non si può però parlare – chiarisce la Cassazione – di mancanza di una diagnosi obiettiva solo perché questa è frutto dell'esame del medico legale fondato sulle sue conoscenze e competenze applicate magari, come nel caso in esame, ai sintomi patiti dalla vittima del sinistro e in assenza di una specifica risultanza da esclusiva indagine strumentale.
La norma, che è stata già oggetto di un'importante pronuncia della stessa Cassazione nel 2016 e della Corte costituzionale, con applicazione di un'interpretazione meno restrittiva di quella propugnata dalle assicurazioni, afferma: «in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».
Il disposto normativo, dice la Cassazione alla compagnia assicurativa ricorrente, non vuol dire che le valutazioni cliniche del medico non possano essere sufficienti – in assenza di esame strumentale diagnostico - per affermare l'esistenza di postumi permanenti, anche se di rilevanza non patrimoniale, derivanti da lesioni minoritarie perché contenute nel limite della soglia del 9 per cento. Il danno non patrimoniale permanente per lesioni di lieve entità non può essere lasciato privo di ristoro in quanto verrebbe a mancare un pezzo della tutela del diritto alla salute, cioè all'integrità psico-fisica dell'individuo costituzionalmente garantita.
L'interpretazione restrittiva propugnata dall'assicurazione corrisponde a un atteggiamento anche comprensibilmente sospettoso sulla veridicità dei danni lamentati da chi è coinvolto in un incidente della circolazione, visto che le microlesioni costituiscono statisticamente la massa maggiore dei risarcimenti richiesti. E proprio al fine del contenimento dei premi assicurativi andrebbe contenuto l'odioso fenomeno della fittizietà dei danni lamentati. Ma questo non può portare ad escludere il giusto risarcimento per chi ha subito lievi conseguenze da un incidente ma comunque esistenti.
Corte di Cassazione – Sezione III – Ordinanza 18 aprile 2019 n. 10819