Rassegne di Giurisprudenza

Danno non patrimoniale: i criteri di liquidazione equitativa nel danno da perdita del rapporto parentale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione - Tabella - Criterio a punto - Indicazioni specifiche - Correttivi.
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Corte di Cassazione, civile, sez. VI-3, ordinanza del 23 giugno 2022, n. 20292

Responsabilità civile - Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione - Criteri - Tabelle di Roma - Applicazione

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 29 settembre 2021 n. 26300

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro).
Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 21 aprile 2021 n. 10579