Danno non patrimoniale: onere della prova e nesso causale a carico del lavoratore demansionato
Demansionamento - Danno non patrimoniale - Inadempimento - Insufficienza - Condotta lesiva del datore di lavoro - Nesso causale - Onere della prova a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c.
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio - danno non patrimoniale - non si identifica con l'inadempimento datoriale e non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art.2697 c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 22 ottobre 2020 n. 23144
Lavoro - Lavoro subordinato - Demansionamento - Danno - Prova del lavoratore - Qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta - Durata del demansionamento - Valutazione.
È ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato; nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 23 marzo 2020 n. 7483
Lavoro Subordinato - Demansionamento - Posizione subordinata rispetto a un funzionario di qualifica inferiore - Assegnazione di compiti quantitativamente inferiori - Sussistenza - Conseguenza - Risarcimento del danno patrimoniale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Carenza di prova - Rigetto.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 luglio 2018 n. 17978
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto