Responsabilità

Danno non patrimoniale: Tabelle milanesi, verso l'approvazione dei nuovi criteri sulle lesioni da perdita del rapporto parentale

Dopo la riunione dell'Osservatorio della giustizia civile del 5 aprile scorso il nuovo schema abellare verrà discusso il 20 aprile prossimo per essere approvato definitivamente in maggio

di Filippo Martini e Maurizio Hazan

L’Osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano, dopo alcuni incontri interni e un lungo lavoro di ricerca e di studio di precedenti giurisprudenziali del distretto, ha licenziato alcuni elaborati che costituiscono un importante contributo al sistema della liquidazione del danno non patrimoniale per la lesione o perdita del rapporto parentale. Si tratta infatti di un primo esame dello schema di nuova tabella milanese (vedi il testo della proposta all'esame dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano) che è avvenuto in occasione di una riunione plenaria dell’Osservatorio, svoltasi nella giornata del 5 aprile scorso, in occasione della quale è stata ipotizzata la sua definitiva approvazione entro la metà del prossimo mese di maggio.

Una nuova rivisitazione dei valori meneghini dopo le critiche della Cassazione

Siamo, dunque, al momento di una opportuna rivisitazione (meglio dire una nuova versione) della precedente tabella del tribunale di Milano, da tanti anni applicata in tutta Italia e vidimata dalla Cassazione come strumento di congrua equità con la nota giurisprudenza del 2011 (nn. 12408 e 14402), ma “entrata in crisi” con i recenti arresti della stessa Suprema corte (10579/2021 e 33005/2021 su tutte).

Una svolta molto vicina per Milano: il dibattito nell’Osservatorio

Per il vero, già oggi il documento può essere fatto oggetto di esame e di riflessione sulle sue possibili applicazione e fare una proiezione, quanto meno macroeconomica, in termini anche attuariali e di carico finanziario, su come i prossimi risarcimenti dei danni ai parenti delle vittime potranno evolvere alla luce di questo nuovo passaggio “para-normativo”.

Nella riunione dell’Osservatorio del 5 aprile è stato ribadito che la valutazione del punto base proposta dall’Osservatorio Milanese parte da una robusta analisi e dal monitoraggio delle cause e dei precedenti espressi in materia dalla giurisprudenza sul territorio (a differenza della tabella romana il cui “valore punto” non sembra appoggiarsi su una altrettanto estesa disamina dei precedenti nazionali.

E’ stato altresì chiarito, in occasione del dibattito che ha fatto seguito alla esposizione dell’elaborato, che i valori indicati nelle tabelle oggetto di analisi sono da considerarsi “modulari” e variabili in attinenza al caso concreto e devono lasciar spazio ad un margine di discrezionalità sino a potenzialmente azzerarsi laddove possa ad esempio affermarsi che la relazione parentale posse conflittuale o addirittura indesiderata.

Il che equivale a dire che mai dovrà parlarsi di “minimo garantito”, concetto questo che finirebbe per aprire ad una non ammissibile qualificazione del danno “in re ipsa”.

Da più parti, infine, è stata evidenziata la necessità di una rapida approvazione delle tabelle che, in definitiva e nei termini essenziali, sono state condivise, con preferenza dello schema definito “con somma dei punti”.

L’iter di approvazione dello schema che contiene i  nuovi valori tabellari

I prossimi passaggi che porteranno alla definizione finale del testo della nuova tabella sono legati ad un incontro dello stesso Osservatorio, convocato per il prossimo 20 aprile 2022 cui farà seguito la presentazione a maggio presso la riunione nazionale degli Osservatori nazionali.

In conclusione, e con tutte le riserve e le prudenze che sono dovute verso un iter approvativo non ancora compiuto, è parso chiaro che l’elaborato come oggi proposto subirà poche modifiche (più in termini definitori, oppure su una nuova modularità della convivenza, ad esempio, che di sostanza) e che la sua divulgazione ufficiale potrà essere prevista per il prossimo mese di maggio.

Vero è che, anche una volta ufficializzata la nuova tabella del tribunale di Milano, spetterà alla Corte di  Cassazione presto o tardi esprimersi sulla validità del metodo milanese (e la rispondenza ai parametri posti con le già richiamate decisioni del 2021) rispetto a quello romano e pare probabile fino a quel momento il rischio di una forte incertezza applicativa nella scelta dello strumento più idoneo a compensare il danno non patrimoniale “parentale”.

L’analisi dei criteri sui ristori da lesioni o perdita del rapporto parentale:
l’esito del dibattito all’interno dell’Osservatorio milanese

Entrando nel merito dell’elaborato divulgato, a un primo esame delle nuove tabelle ambrosiane emergono alcune circostanze degne di nota. Posto che la Suprema corte ha ritenuto (nella pronuncia n. 10579/2021 e altre conformi) che l’assenza del punto variabile rendeva preferibili per la liquidazione del danno parentale (e poi, anche, per quella da premorienza) le tabelle capitoline, l’Osservatorio presso il Tribunale di Milano si è adeguato ora alle indicazioni di legittimità.

Proprio l’adesione del tribunale meneghino a un sistema “a punto” rende opportuna una valutazione comparativa – di sistema più che di valore economico – fra i due meccanismi pretori, proprio nell’ottica di poter prevedere, ove possibile, quale dei due meccanismi potrà prevalere in una futura (presumibilmente lunga) fase di “vacatio”, prima cioè che si esprimano i giudici di legittimità.

La promulganda tabella prevede cinque indicialcuni fissi, altri modulabili dal giudice – attraverso cui individuare la somma punti da moltiplicare per il coefficiente valore punto. Quest’ultimo è stato elaborato con l’obbiettivo di contenere il risarcimento entro il solco del precedente limite (€ 336.500,00), almeno teoricamente.

Prima di sondare il concreto funzionamento dei suddetti criteri, è opportuno dare conto del fatto che la proposta prevederebbe anche un altro sistema – diverso dalla somma punti – di cui non ci si occuperà, dacché i giudici del merito interpellati sulla questione hanno, quasi all’unanimità, espresso la preferenza per il sistema della sommatoria.

Ebbene, i cinque indici presenti nello schema sono:

a) età della vittima primaria;

b) età della vittima secondaria;

c) rapporto di convivenza;

d) Eventuali altri superstiti del nucleo famigliare;

e) qualità e consistenza della relazione affettiva.

Gli indici sub a), b), c) e d) non sono modulabili dal giudice, almeno all’apparenza, facendo esplicito riferimento a circostanze obiettive. Quanto ai primi due indici, si può notare che le frazioni anagrafiche di riferimento differiscono da quelle individuate dalle tabelle romane. Queste ultime prevedono cinque fasce d’età cui attribuire punti (0-20; 21-40; 41-60; 61-80; oltre 80), al contrario nella proposta milanese sono 8 ( 0-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100).

Dunque, la tabella di Roma prevede meno fasce (con il rischio che a determinati segmenti anagrafici, affatto diversi, vengano attribuiti punteggi uguali), ma Milano estende di dieci anni la fascia cui attribuire il punteggio massimo (questo può essere un argomento di riflessione).

Più problematico è il confronto quanto al punto c). Le tabelle romane, sulla convivenza, prevedono 4 criteri: convivenza con la vittima (4 punti); assenza di altri familiari conviventi (3 punti); assenza di altri familiari entro il secondo grado (aumento da 1/3 a ½); non convivenza (possibile riduzione fino a ½). Al contrario, nella proposta milanese, viene attribuito un punteggio fisso (16 punti) per la convivenza, apparentemente non modulabile.

È opportuno porre l’attenzione, altresì, sulla circostanza che la tabella romana mutua la definizione di convivenza dalla L. Cirinnà, mentre la tabella meneghina nulla dice su che tipo, durata ed intensità dovrebbe avere questa convivenza per essere ritenuta sufficiente all’attribuzione dei 16 punti. Si pensi ad un matrimonio decennale in cui uno dei coniugi è all’estero per lavoro e al matrimonio di convenienza, con due mesi di “convivenza”, magari solo sulla carta.

Per altro, è noto che in una pluralità d’arresti, infatti, la Suprema corte ha affermato che la convivenza, di per sé, non costituisce un elemento minimo del danno parentale (in questo senso, tra le altre: Cassazione 21230/2016; 29332/2017; 3767/2018; 29784/2018; 21837/2019).

Pare dunque che l’attuale indice (“C”) sia dunque troppo legato a un automatismo risarcitorio, fortemente avversato dalla Suprema corte, sulla scorta di una circostanza di per sé ritenuta elemento non indefettibile, peraltro in assenza di precisazioni e senza possibilità di modulare l’attribuzione in ragione della consistenza/intensità.

Problematica e modulabile, invece, è la previsione di cui all’attuale punto e), destinata a far discutere, senz’altro, gli operatori del diritto.

Ivi è previsto che possono essere attribuiti fino a 16 punti (per deduzione: da 0 a 16) per ciascuna delle due componenti in cui si può scindere, secondo l’orientamento ormai del tutto consolidato presso la Suprema corte, il danno non patrimoniale: stravolgimento dinamico relazionale e sofferenza morale soggettiva.

Questi punti, 32 nel limite massimo, sono gli unici di cui il giudice, almeno stando alla lettera della tabella, può effettivamente “disporre”.

In disparte dai problemi pratico-applicativi, si può notare che la sub-specie di danno in questione, almeno in alcune sue concrete declinazioni, non si presta perfettamente a questa scissione, risultando gli elementi dell’una e dell’altra sovente identici; con il concreto rischio che si produca una duplicazione risarcitoria. A dimostrazione di ciò, la stessa Cassazione, nelle sue articolate motivazioni, spesso si contraddice sul punto (nel progetto sanità è ciò che accade nella Cassazione n. 28989/2019).

Passando agli aspetti concreti. Da una prima applicazione comparativa, a parità di fattispecie e circostanze, si evince che: la tabella romana prevede, almeno nei massimi, delle poste risarcitorie inferiori per i congiunti più avvinti alla vittima primaria (genitori/figli/coniuge) di circa il 7%; mentre le poste sono significativamente più elevate, dal calcolo capitolino, per ciò che attiene ai soggetti il cui vincolo affettivo si presume meno intenso (fratelli/nonni/nipoti) [206.000 nei massimi per Roma, 146.000 per Milano].

Una prima valutazione del nuovo schema di tabella milanese

Tirando le somme di quanto sinora esaminato (sia pure nei limiti di un’analisi necessariamente parziale di uno schema tabellare che potrà presentare emendamenti e variazioni sistemiche di non poco conto), si può affermare quanto segue.

1. La bozza di tabella del danno non patrimoniale parentale era attesa e la sua uscita non può che essere salutata positivamente e col dovuto rispetto  sia per il ponderoso lavoro svolto dall’organo a ciò demandato presso il tribunale di Milano, sia per l’autorevolezza dei redigenti (noti magistrati del distretto da sempre molto attenti alla funzione giurisdizionale del giusto ristoro del danno alla persona), sia, infine, per la evidente volontà ricettiva delle indicazioni di sistema poste dalla suprema Corte di cassazione nel 2021 (nelle sentenze sopra citate).

2. Alcuni aspetti apparentemente più critici (l’attribuzione automatica dei punti per una convivenza non meglio definita; la scissione funzionale di alterazione dinamico relazionale e morale soggettivo che, sebbene conforme a quanto statuito dalla Cassazione in alcune pronunce, del pari potrebbe condurre ad una duplicazione delle poste) potranno essere corretti sia in un’ultima e finale elaborazione che recepisca i suggerimenti emersi nella riunione del giorno 5 aprile, sia per effetto delle indicazioni che fornirà la redigenda relazione di accompagnamento (una sorta di manuale operativo) della tabella 2022.

3. Infine, sarà la pratica applicazione della tabella nel panorama nazionale a dirci se le apparenti variazioni in punto quantum (per esempio in ragione di una diversa valutazione della convivenza in termini di coefficiente numerico) ovvero il sistema di presunzioni che lega il danno alla esistenza di una vicinanza affettiva della vittima secondaria (figli/genitore/coniuge/fratelli/nonni/nipoti) non sempre accertabile in concreto, porteranno ad un incremento dei valori in termini assoluti.

4. La nostra impressione è che, alla luce di una prima ricognizione empirica e comparativa , la nuova tabella milanese rischierà (nei valori massimi di punto e fermo il limite del cap)  di superare sia la attuale che quella romana nei valori di risarcimento a favore dei congiunti stretti (coniuge, genitore e figlio). Il che potrebbe recare impatti non del tutto trascurabili sulla gestione di  sinistri non ancora liquidati, tanto più in relazione alla tenuta delle riserve tecniche già appostate per danni da Rc auto o da malpractice. Più in generale giungere  ad approdi risarcitori difformi in termini di quantum rispetto alla consuetudine pregressa potrebbe dar luogo a una insidiosa discontinuità valutativa rispetto al passato. E’ invero la continuità liquidativa ad aver da sempre determinato per la suprema Corte di cassazione quell’indice di congruità ed equità (articolo 3 della Costituzione) che costituisce la base di una tabella pretoria a valenza nazionale. Un discostamento di fatto dagli attuali margini liquidativi, insomma, se non nelle intenzioni dei redigenti la tabella ma nella sua applicazione empirica, costruirebbe una evidenza del fatto che la tabella si presenterebbe come nuova e difforme dalla sua stessa consuetudine, col rischio di apparire elemento estraneo e distonico rispetto alla stessa storia, oramai quasi trentennale, della tabella del tribunale di Milano.

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