Responsabilità

Danno parentale: la Cassazione sceglie la tabella di Roma

Nota a Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26300

di Gabriele Chiarini*

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo la tabella di Roma, non quella di Milano. Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe. Lo ha stabilito espressamente la recente ordinanza di Cass. III, 29/09/2021, n. 26300 , che ha così confermato un principio del tutto condivisibile, invero già parzialmente anticipato da pronunce precedenti ed oggi ufficialmente consolidatosi.

Com'è noto, da oltre dieci anni la tabella di Milano ha assunto una valenza "paranormativa" per la quantificazione del danno non patrimoniale: con la celebre sentenza n. 12408 del 07/06/2011 , la Suprema Corte ha infatti individuato nel sistema milanese il parametro da utilizzare per liquidare questa categoria di pregiudizio in modo omogeneo e standardizzato, nel tentativo di superare le accentuate divergenze che si erano registrate nella giurisprudenza di merito, e di assicurare l'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Si trattava, in realtà, della liquidazione del danno biologico per lesione della salute di una persona vivente, ma il principio è stato successivamente ritenuto applicabile anche alla distinta fattispecie del pregiudizio che un soggetto può soffrire per la morte di un familiare o di una persona cara.

Le ipotesi, però, sono diverse, e la tabella di Milano non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da uccisione del congiunto. Infatti, essa si limita a prevedere un importo minimo ed uno massimo, con una forbice peraltro piuttosto ampia (ad esempio, per la morte del coniuge si va da 168.250 a 336.500 euro), e non indica alcun criterio specifico per determinare concretamente quale valore debba essere liquidato. Così, di fatto, la determinazione viene rimessa alla valutazione equitativa dei giudici di merito, con buona pace dell'uniformità di giudizio e della prevedibilità delle sentenze.

Per queste ragioni, la tabella di Milano per la liquidazione del danno parentale ha incontrato molte resistenze. Ad esempio, il tribunale di Roma, in aperto dissenso con i criteri milanesi, ha sempre utilizzato il proprio sistema tabellare per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale. La stessa Cassazione, con sentenza n. 29495 del 14/11/2019 , ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, e questo orientamento è stato ribadito dalla sentenza di Cass. III, 21/04/2021, n. 10579 , la quale ha altresì riconosciuto la necessità di far ricorso a una tabella "che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione". Una tabella, per l'appunto, come quella elaborata dal tribunale di Roma.

A questa pronuncia aveva fatto seguito una presa di posizione del Tribunale di Milano che, con sentenza n. 5947 del 07/07/2021 , aveva preannunciato una revisione dello strumento tabellare meneghino in conformità alle indicazioni della Suprema Corte, ritenendo tuttavia opportuno continuare a utilizzare, in questo periodo transitorio, la propria tabella, seppur col correttivo di una adeguata ed analitica motivazione circa i parametri utilizzati per determinare l'entità concreta del risarcimento all'interno del range tabellare.

Sennonché, con l'importante affermazione contenuta in questa pronuncia del 29/09/2021, la Cassazione ribadisce che la tabella milanese non va bene e che l'unica tabella utile alla liquidazione del danno parentale, allo stato, risulta essere quella di Roma. Una replica secca, dunque, che pare non ammettere ulteriori contestazioni. Perlomeno, "allo stato".

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*A cura di Gabriele Chiarini, partner Studio Legale Chiarini

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