Danno patrimoniale: sull’aggravante decisiva è l’entità oggettiva
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. Si sono espressi così i giudici penali della Suprema corte con la sentenza n. 54281 del 21 dicembre 2016.
L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - La giurisprudenza è costante nel ritenere che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61, numero 7, del Cp), preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico, in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato: principio che vale a fortiori in presenza di un valore economico di autoevidente oggettiva rilevanza (tra le tante, sezione IV, 23 giugno 2011, Delfino e altro).
Due importanti principi - Sempre relativamente alla medesima aggravante, la Corte ha qui colto anche l'occasione per ribadire due importanti principi. Il primo, in forza del quale, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr. in termini Sezione III, 27 ottobre 2015, Dessì). L'altro, secondo cui agli effetti della circostanza aggravante de qua, l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (in ipotesi, il risarcimento parziale o totale successivo) risulta irrilevante (cfr. Sezione II, 18 dicembre 2012, Carfagna).
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 21 dicembre 2016 n. 54281