In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato in base alle regole vigenti al momento - della liquidazione e non già al momento del fatto illecito.Questo il princio espresso dalla Sezione III della Cassazione con l’ ordinanza 5 novembre 2024 n. 28496. Nella specie, in applicazione del principio che precede, la S.C. ha ritenuto che in tema di risarcimento del danno alla salute, conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta dell’articolo 3, comma 3, ...

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