Responsabilità

Danno risarcibile per illecito utilizzo di software: il listino prezzi come prova dell’entità del danno

Due recenti pronunce di merito su idoneità e valore probatorio del “listino prezzi” per definire il prezzo del consenso

Il Tribunale di Torino, Sez. specializzata in materia di imprese, si è espresso con sentenza dell’08.07.2025 sulla quantificazione del danno in caso di violazione del diritto d’autore sul software da parte di una società che lo aveva utilizzato senza licenza, valutando inidoneo il listino prezzi allegati dalla società attrice per definire il prezzo del consenso. 

Il contenzioso ha avuto origine da un procedimento di descrizione introdotto dalla società titolare del software per l’accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno derivante dalla installazione del programma informatico di titolarità della prima finalizzato a fornire soluzioni per la progettazione di stampi in plastica e in lamiera, consentendo in particolare la progettazione in 2D e in 3D.

La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di aver detenuto ed utilizzato, sebbene sporadicamente, un modulo di una copia del software oggetto del giudizio, tuttavia ha contestato la sussistenza di un effettivo pregiudizio in capo alla società attrice per l’uso limitato del programma e per l’impossibilità tecnica della convenuta di fare utilizzo di tutti i moduli del software sia per le caratteristiche dei propri computer sia per la struttura dei macchinari presenti in azienda.

Secondo la società convenuta, dunque, l’attrice non aveva provato l’esistenza del danno, né tanto meno la sua entità, limitandosi a parametrare il pregiudizio asseritamente subito al costo delle licenze dei software duplicati, c.d. prezzo del consenso.

Il software, come noto, è tutelato dalla Legge sul diritto d’Autore, la quale all’art. 64 bis stabilisce che: “i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

Dunque, la protezione del software conto l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi non può essere esclusa o attenuta per l’utilizzo parziale o temporaneo dell’opera stessa, poiché la tutela offerta dalla normativa è totalizzante.

Su tale presupposto, il Tribunale di Torino ha espressamente riconosciuto l’utilizzazione illecita del software posta in essere da parte convenuta, precisando che ad escludere l’entità dell’illecito, come lamentato e quantificato da parte attrice, non è l’uso contenuto o limitato nel tempo del programma software da parte della convenuta - posto che l’art. 64 bis L.d.A. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall’avente diritto - bensì la possibilità stessa, esclusa dal CTU, che i computer rinvenuti presso la convenuta, ad eccezione di uno, avessero i requisiti minimi a consentire il funzionamento del programma. Sebbene in sede di descrizione sia stata rilevata la presenza del software oggetto del giudizio su quattro computer, non è stato tuttavia accertato il funzionamento di tale programma su tutte e quattro le macchine, non solo perché il software è stato cancellato dalla convenuta all’esito delle operazioni di descrizione, ma anche a causa di una incompatibilità tra gli strumenti in dotazione della società e i requisiti minimi tecnici necessari al funzionamento del software.

Di conseguenza, il collegio ha concluso che l’illecito lamentato dalla società attrice andava riconosciuto unicamente in relazione alla copia rinvenuta in un computer, ovvero nel solo che aveva i requisiti minimi per consentirne il funzionamento.

Assodata la sussistenza del danno, il Tribunale non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte attrice, per Euro 568.665,00.

In particolare, ai sensi dell’art. 158, secondo comma, LdA: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.

In applicazione della citata norma, la società convenuta ha invocato l’applicazione del principio del prezzo del consenso e dunque del costo di una licenza, Euro 142.166,40, moltiplicata per quattro, ovvero i computer sui quali, durante il procedimento di descrizione, era stato rinvenuto il software, precisando che il quest’ultimo viene messo in commercio con tutti i moduli e solo in modalità perpetual, senza la previsione di una commercializzazione a tempo determinato.

In merito alla quantificazione del danno, la Suprema Corte ha chiarito che “è ben vero che, secondo il condivisibile principio più volte affermato … la violazione di un diritto di esclusiva, che spetta all’autore [ai sensi dell’art. 12 L. aut.] analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale - costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione: la quale, peraltro, resta necessaria, posto che la presunzione circa l’esistenza del danno opera in merito all’an debeatur, non anche all’entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario” (Cass. n. 21833/2021).

Se, dunque, l’art. 158, II comma, L.d.A. consente il risarcimento del danno “in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”, deve in ogni caso farsi applicazione degli ordinari principi civilistici e occorrono pur sempre l’allegazione e la prova dei fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali. Il criterio del “prezzo del giusto consenso” va pertanto inteso quale parametro agevolatore dell’onere probatorio gravante sull’attore, ma la liquidazione non può comunque essere effettuata sulla base di un’astratta presunzione, ovvero attraverso un’automatica applicazione del predetto criterio. In conclusione, va affermato come “anche tale forma di liquidazione presupponga l’applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori” (Cass. n. 24635/2021).

Nel caso di specie, la sussistenza del danno non può essere messa in discussione, posto che la riproduzione illecita del programma lede il legittimo interesse del titolare del software a vedersi riconosciuto il corrispettivo per la concessione della licenza d’uso. Quanto alla quantificazione del danno, tuttavia, la società attrice si è limitata a produrre un “listino prezzi” a cui non può attribuirsi una concreta efficacia probatoria, in quanto documento di esclusiva provenienza di parte e non corroborato da ulteriori elementi che consentano di apprezzarne la rilevanza e veridicità.

Pertanto, il listino prezzi veniva ritenuto dal Collegio non sufficiente a comprovare gli effettivi prezzi applicati ai propri clienti, né a fornire la minima indicazione in ordine all’importo che l’attrice avrebbe verosimilmente ricavato qualora la convenuta avesse correttamente acquistato la licenza.

In sintesi, per stabilire quanto il titolare sarebbe stato disposto ad accettare per concedere l’uso della licenza, occorre fare riferimento anche al valore delle royalties usualmente richieste in base alla media prevista dagli accordi transattivi o commerciali conclusi con altri operatori del mercato, elementi in alcun modo forniti dalla parte attrice.

In merito, la convenuta produceva dei preventivi dai quali emerge un costo per la licenza completa di un software della stessa tipologia di cui è causa, per un valore tra € 6.720,00 ed € 7.680,00 per concessioni trentennali.

Alla luce di tali principi e risultanze istruttorie, il Collegio stabiliva che il danno subito da parte attrice, per la riproduzione ed utilizzo illecito da parte della convenuta della licenza del software di proprietà dell’attrice, doveva essere forfettariamente quantificato in € 10.000,00.

Pochi mesi prima della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, si è pronunciato sul tema della quantificazione del danno da violazione del diritto d’autore sul software il Tribunale di Genova, con sentenza n. 334 del 06.02.2025.

Nella suddetta sentenza, il Tribunale di Genova, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 64 bis e 158, II comma, L.d.A. in relazione al danno patrimoniale ha condannato la società convenuta, presso la quale erano state individuate quattro copie del software oggetto di uso illecito, al pagamento di Euro 6.524.151,20 in applicazione del c.d. prezzo del consenso.

Al fine dell’individuazione del prezzo del consenso, i giudici avevano preso in considerazione: i) il numero e la versione delle copie illegittime del software; ii) il prezzo di ciascuna licenza software, rinvenibile sul listino prezzi in vigore nel periodo corrispondente alle violazioni contestate alla convenuta.

Il Tribunale di Genova, dunque, ha matematicamente sommato i prezzi di ciascuna licenza software utilizzata illecitamente dalla società convenuta, difatti, attribuendo valore probatorio al listino prezzi prodotto da parte attrice, seppur documento di esclusiva provenienza di parte, elemento che ha condotto il Tribunale di Torino a valutare il listino prezzi come documento inidoneo ai fini probatori.

Alla luce delle pronunce sopra riportate, si ritiene che le società titolari del diritto d’autore su software debbano dotarsi non solo di listini prezzi, ma anche della documentazione necessaria a dimostrare la rilevanza e la veridicità dei suddetti listini, al fine di rendere tale documento indubitabile in sede giudiziale.

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*Avv. Marialibera D’Errico e Avv. Biagio Giancola, Studio Legale Weadvise

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