Amministrativo

Danno temuto, spetta al giudice ordinario decidere sulle controversie tra privato e Pa

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di Selene Pascasi

Spetta al giudice ordinario decidere delle azioni di danno temuto, con cui il privato contesti alla pubblica amministrazione di aver agito in maniera tale da recare pregiudizio a beni di cui sia proprietario o possessore. A radicare la giurisdizione, il diritto soggettivo che la domanda è tesa a tutelare. Lo precisa il Tribunale di Cassino, con una ordinanza (causa 1962/2012)

Accende la causa il ricorso promosso da una donna, preoccupata del fatto che il cantiere aperto su un terreno confinante con quello di sua proprietà, potesse danneggiare l'immobile che stava costruendo sul suo appezzamento. Timore fondato, e riconosciuto dal Comune, che emette ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione dell'opera edilizia (eseguita, peraltro, senza titoli e autorizzazioni). I lavori non si arrestano e la signora chiama in causa anche l'ente locale, additato di non essersi adoperato a tutela della pubblica via e dei siti vicini. Ma l'amministrazione controbatte: assente un'attività materiale a sé direttamente riconducibile, la domanda non andava rivolta al giudice ordinario.

Il Tribunale non concorda: in tema di azioni di nunciazione promosse nei confronti della Pa, la giurisdizione è ordinaria, qualora se ne denuncino attività materiali lesive di beni privati, e voglia proteggersi un diritto soggettivo. Del resto – tale giurisdizione sussiste ove il proprietario di un fondo contesti l'inosservanza, da parte dell'ente gestore, dell'obbligo di adottare le cautele previste a garanzia del suo diritto, a nulla rilevando il tipo di provvedimento cautelare richiesto, da intendersi come mero “limite interno alle attribuzioni di quel giudice, in relazione al divieto di annullamento, modifica o revoca dell'atto amministrativo”. Respinte, così, le argomentazioni del comune, vertendo il caso sulla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione dello stabile pericolante.

Trbunale di Cassino – Ordinanza sulla causa 1962/2012

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