Amministrativo

Cinque anni di Daspo per comportamenti violenti durante un allenamento di calcio

Per il Consiglio di Stato, sentenza 28 maggio 2021 n. 4123 , l'evento è assimilabile alla "manifestazione sportiva" e il provvedimento della questura è legittimo

di Simona Gatti


Anche i comportamenti violenti tenuti durante un semplice allenamento di una squadra di calcio possono essere sanzionati con il Daspo. Per il Consiglio di Stato, sentenza 28 maggio 2021 n. 4123 , l'evento infatti è assimilabile alla "manifestazione sportiva" e il provvedimento della questura - divieto di accedere, per un periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ed eventi calcistici nazionali - emesso contro un soggetto che durante la seduta di un allenamento ha minacciato l'arbitro è legittimo. Questo perché la fattispecie oggetto di causa rientra per Palazzo Spada e anche per il Tar, dove era arrivato in primo grado il ricorso, nella situazione di comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive "a causa di manifestazioni sportive".

Sul tema esistono orientamenti diversi anche dei giudici penali e il Consiglio di Stato ne è consapevole e nel motivare la sua decisione parte dall'interpretazione della norma. La sezione III ricorda che «l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che il provvedimento Daspo possa essere adottato nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…)». La disposizione quindi, secondo Palazzo Spada, indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche «quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa».

L'appello è respinto dunque perché la misura interdittiva inflitta appare sia corretta con quanto è stato stabilito dal legislatore sia ragionevole dal punto di vista della durata e della severità visto che tutti gli elementi istruttori raccolti dall'amministrazione dimostrano la gravità della condotta contestata, certamente adeguata a innescare possibili episodi pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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