Penale

Daspo: la mancata presentazione pressi gli uffici di polizia non integra la particolare tenuità

Il reo ha cercato di dimostrare la non abitualità dell'illecito. Il tutto è stato respinto dalla Cassazione

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di Giampaolo Piagnerelli

Il soggetto nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di Daspo, deve necessariamente presentarsi presso gli uffici di polizia per evitare che possa ripresentarsi liberamente presso gli impianti sportivi. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 30275/21.

Niente tenuità del fatto
Il ricorrente, con il secondo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della sentenza per la mancata applicazione dell'articolo 131-bis cp (particolare tenuità del fatto). La condotta del ricorrente - si legge nell'appello - sarebbe episodica e non abituale oltre che giustificata dalla presenza all'estero, e inoltre sarebbe inesistente l'abitualità del comportamento in presenza soltanto di un altro episodio di violazione del Daspo. La Cassazione a tal proposito ha precisato che in tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 costituisce un reato di pericolo, che concorre con il reato di divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive. Proprio in funzione della gravità della condotta i Supremi giudici hanno escluso l'applicazione di cui all'articolo 131-bis del cp in quanto tra le varie falsità a suo carico il reo aveva prospettato di trovarsi ad Arezzo per motivi di salute.

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