Penale

Data retention, la riforma non si applica ai procedimenti in corso

Per la Suprema corte in materia non è possibile un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa

di Giovanni Negri

Sono pienamente utilizzabili i dati di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima dell’ottobre scorso. Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza n. 1054 della Quinta sezione penale, con la quale si chiarisce che si tratta di materia processuale sulla ricerca della prova rispetto alla quale non è possibile un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa. Quest’ultima aveva infatti sostenuto che doveva essere considerato inutilizzabile tutto il materiale acquisito in violazione della nuova disciplina del Codice della privacy, introdotta dal decreto legge n. 132 del 2021.

Il decreto legge ha infatti stabilito, senza disciplinare espressamente i procedimenti passati (elemento invece espressamente aggiunto in sede di conversione), nuove modalità di acquisizione dei dati telefonici e telematici nel giudizio penale. Un cambiamento reso necessario dopo che, nel marzo 2021, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che un intervento dell’autorità giudiziaria così invasivo sul diritto alla riservatezza della persona interessata è giustificato solo in presenza di gravi reati e dopo una verifica da parte di un magistrato terzo (caratteristiche non riconosciute al pubblico ministero).

La Cassazione interviene così per chiarire innanzitutto le conseguenze della trasgressione del nuovo articolo 132 del Codice della privacy sottolineando innanzitutto che la sanzione dell’inutilizzabilità riguarda solo la violazione delle disposizioni di convalida del decreto della pubblica accusa da parte del Gip e non anche quella di un’acquisizione per un reato non compreso nella lista oggi predeterminata (reati sanzionati con pena superiore a 3 anni e gravi minacce telefoniche).

In ogni caso, prosegue poi la sentenza, anche a volere ritenere punibile con l’inutilizzabilità anche l’infrazione sulla tipologia dei reati, non sarebbe comunque sanzionabile con l’inutilizzabilità per il passato. Si tratta infatti di una misura di natura processuale, rispetto alla quale la Cassazione ricorda adesso il precedente delle Sezioni unite del 26 novembre 2013 con il quale si vennero ritenute legittime le intercettazioni ambientali autorizzate prima dell’entrata in vigore della legge sul giusto processo.

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