Responsabilità

Datore responsabile non solo per i dipendenti ma anche per chi ha agito su suo incarico

La ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 1107 nel caso di un pedone caduto davanti a una profumeria

di Jessica Verduci

Il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l'articolo 2049 c.c. non richiede, quale presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tale responsabilità sussiste anche quando non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che egli sia un incaricato o un preposto del committente. È quanto stabilito dall'ordinanza n. 1107 del 21 gennaio 2021 depositata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.

Il caso esaminato
La vicenda, presa in esame dalla Suprema Corte, riguarda il danno subito da un pedone, scivolato a causa di acqua saponata versata sul marciapiede antistante una profumeria.
Il passante agì in giudizio contro l'esercizio commerciale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale, tuttavia, respinse la richiesta risarcitoria poiché non ritenne provata l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra chi aveva riversato l'acqua saponata e la profumeria.
La vicenda fu quindi sottoposta alla Corte d'Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ritenne applicabile la disciplina di cui all'articolo 2049 c.c. e, per l'effetto, condannò la profumeria al risarcimento del danno.
L'esercizio commerciale propose dunque ricorso alla Suprema Corte, lamentando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di occasionalità necessaria tra il preponente e il preposto, oltre a considerare la condotta della vittima. In particolare la profumeria sostenne che, se da un lato il proprietario del suolo è tenuto alla manutenzione e alla messa in sicurezza di ogni fonte di potenziale pericolo per evitare danni a terzi, dall'altro il pedone deve prestare attenzione.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia della Corte d'Appello e in conformità con la sentenza di Cassazione n. 10445 del 15 aprile 2019, osservò che : "ai sensi dell'art. 2049 c.c., il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l'art. 2049 c.c. non richiede affatto, quale presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso sussiste anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questo sia un incaricato o preposto di quello".
Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che non fosse necessario che tra la profumeria e colui che aveva gettato l'acqua saponata sul marciapiede vi fosse un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che era stato provato il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria.

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