Famiglia

Decadenza dalla responsabilità genitoriale, serve un curatore speciale per i figli minori

La Cassazione chiarisce che deve essere nominato a pena di nullità del provvedimento

ADOBESTOCK

di Giorgio Vaccaro

È nulla la pronuncia che non preveda la nomina di un curatore speciale degli interessi dei minori, laddove sia stata disposta la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 8627 del 26 marzo 2021, ha anche ricordato che contro il decreto della Corte d’appello, con il quale viene disposto l’affidamento ai servizi sociali di figli minori con la conferma della limitazione o della decadenza dalla responsabilità genitoriale, è sempre ammissibile il ricorso in Cassazione in base all’articolo 111 della Costituzione. Restano esclusi dalla ricorribilità - precisa la Cassazione - solo i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale che abbiano un mero valore interlocutorio o una efficacia provvisoria ed endoprocedimentale: ovvero quelli emessi nel corso del processo e, comunque, non al termine dell’attività processuale e all’esito dell’istruttoria.

La Cassazione ha poi decisamente cassato la pronuncia della Corte d’appello che si era limitata a confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale in danno di una coppia genitoriale di due bambine, emessa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Nel ricorso i genitori delle piccole avevano lamentato, tra l’altro, come la pronuncia del Tribunale per i minorenni avesse dichiarato la limitazione della capacità genitoriale della coppia evidenziando solo una situazione di «potenziale disagio» delle bambine e che il decreto della Corte d’appello fosse stato emesso «in mancanza della prova dei comportamenti dannosi per le minori», avendo i giudici dato per certo il “potenziale disagio” delle bambine «attraverso riferimenti generici a presunte condotte pregiudizievoli, traendo in realtà elementi di convincimento da fatti risultanti insussistenti in sede penale, oppure da valutazioni su patologie della madre, non fondate su accertamenti medici».

Inoltre, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, dato che si è pronunciata in mancanza di un accertamento medico sulla patologia della madre, ha posto a suo carico un «obbligo di cura a pena della decadenza delle responsabilità genitoriale».

I genitori avevano poi osservato come il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale li avesse colpiti entrambi e fosse di conseguenza da dichiarare nullo perché era mancata la nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi che si ponevano «in potenziale contrasto con quelli dei genitori».

La Cassazione ha accolto quest’ultima specifica doglianza, accogliendola integralmente e ricordando come «nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’articolo 336, quarto comma, del Codice civile, così come modificato dall’articolo 37, terzo comma, della legge 149/2001 (legge sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori ), richiede la nomina di un curatore speciale in base all’articolo 78 del Codice di procedura civile, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori». Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il provvedimento deve ritenersi nullo in base all’articolo 354, primo comma, del Codice di procedura civile con rimessione della causa al primo giudice, perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

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