Amministrativo

Decadenza da un contributo pubblico e ripetizione delle somme erogate, sulle controversie decide il giudice ordinario

Per il Tar Lazio (sentenza 10529/2020) l'inadempimento del beneficiario attiene alla fase "privatistica" del rapporto

di Giulia Laddaga


La decadenza da un contributo pubblico e la conseguente ripetizione delle somme erogate attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Sulle relative controversie ha quindi giurisdizione il Giudice ordinario. Lo ha chiarito il Tar Lazio in una recente sentenza (sezione III-ter, 15 ottobre 2020 n. 10529) vertente sulla legittimità del provvedimento di decadenza del contributo disposto da Invitalia per l'autoimprenditorialità, ai sensi del Dlgs 85/2000, per l'asserita inadempienza del beneficiario. A seguito dell'inadempimento, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa ha quindi richiesto al beneficiario la restituzione della somma erogata.

Sull'eccezione del difetto di giurisdizione, sollevato dalla resistente, il Collegio ha applicato il generale criterio di riparto della giurisdizione, fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in tema di contributi pubblici, da distinguere dagli aiuti di Stato concessi in violazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (ex art.133, lett. z-sexies, del codice del processo amministrativo). Secondo l'orientamento condiviso sia dalle Sezioni unite della Cassazione (7 gennaio 2013, n.150) sia dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 gennaio 2014, n. 6), nei casi di specie sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.

Quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, e all'amministrazione è demandato il (solo) compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale, sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario. Allo stesso modo, spetta al Giudice ordinario il sindacato sulle controversie aventi a oggetto la fase di erogazione o di ripetizione del contributo per inadempimento dei beneficiari delle condizioni stabilite per l'erogazione ovvero per sviamento dei contributi. In questi ultimi casi, infatti, l'inadempimento del beneficiario avviene necessariamente in una fase di esecuzione del rapporto di sovvenzione, in cui il beneficiario è titolare di un vero e proprio dritto soggettivo.

Diversamente, laddove la controversia riguardi la fase precedente l'attribuzione del beneficio, ovvero l'annullamento o la revoca dello stesso per vizi di legittimità è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, tutelabile dinanzi il Giudice amministrativo.

In altre parole l'inadempimento del beneficiario attiene necessariamente alla fase "privatistica" del rapporto, in cui cioè il beneficiario ha "perfezionato" la sua posizione soggettiva in un vero e proprio diritto soggettivo. Pertanto, successivamente al riconoscimento del contributo, il rapporto tra agenzia erogante e beneficiario è del tutto assimilabile a un rapporto privatistico, in cui il contributo è (necessariamente) legato all'adempimento di obblighi contrattuali. D'altra parte anche il contratto di finanziamento di cui è causa riserva espressamente all'ente erogante la facoltà di revocare la concessione dei contributi, dichiarare risolto il finanziamento agevolato e ottenere la restituzione delle somme erogate qualora in beneficiario cessi l'attività oggetto di finanziamento.

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