Civile

Decisioni esecutive dopo 20 giorni senza reclamo

I compiti dei notai legati alle nuove competenze in materia di volontaria giurisdizione

di Angelo Busani

L’attribuzione di competenze di volontaria giurisdizione apre uno scenario nuovo e denso di responsabilità per i notai, verso il quale tuttavia essi sono perfettamente preparati.

Il tradizionale compito del notaio, infatti, è di conformare la volontà dei suoi clienti in senso giuridicamente vincolante e la giurisdizione volontaria altro non è che un’attività di amministrazione di situazioni non controverse in cui si tratta di elaborare la soluzione adatta al caso concreto.

Anzi, rispetto al giudice (che per lo più vive nella tensione di situazioni patologiche), il notaio matura la sua esperienza in un’atmosfera fisiologica e cioè lavora con il precipuo obiettivo di costruire, con imparzialità, i suoi atti in modo da dare piena soddisfazione alle esigenze e agli interessi dei clienti e da tenerli il più lontano possibile dalle aule di giustizia.

Come si attiva, dunque, la procedura autorizzatoria notarile? Vi deve essere una richiesta scritta delle parti: quindi, deve trattarsi di una istanza che può provenire o da uno o da tutti i contraenti dell’atto notarile che deve essere stipulato (o dai loro legali rappresentanti); questi possono presentare la richiesta in questione o personalmente o a mezzo di un procuratore legale.

Il notaio può pretendere di essere assistito da consulenti e ha il potere di assumere informazioni, senza formalità:

- nel caso degli atti riguardanti una persona destinataria di una misura di protezione, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;

- nel caso di atti inerenti beni ereditari, presso gli altri chiamati all’eredità e presso i creditori risultanti dall’inventario dell’eredità, qualora sia redatto.

L’autorizzazione notarile deve essere comunicata, a cura del notaio, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso lo stesso tribunale.

L’autorizzazione notarile può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

Così, quando il notaio ha agito in sostituzione del giudice tutelare, il ricorso si presenta al Tribunale in camera di consiglio; quando il notaio ha sostituito il tribunale, si deve ricorrere in Corte d’appello.

L’autorizzazione notarile (cui il notaio non può conferire immediata esecutività) acquista efficacia decorsi 20 giorni dalla data di esecuzione delle comunicazioni, se non è stato proposto reclamo.

Dato che i provvedimenti di giurisdizione volontaria sono emanati rebus sic stantibus, sono sempre revocabili, ma il potere di revoca non spetta al notaio autorizzante, bensì al giudice.

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