Rassegne di Giurisprudenza

Declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e restituzione degli atti al pubblico ministero

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Nullità - In genere - Dibattimento - Genericità e indeterminatezza del capo di imputazione - Ordinanza di nullità del decreto di citazione a giudizio e di restituzione degli atti al p.m. - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Non è caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, allorché il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero per l'integrazione del capo d'imputazione, ritenuto affetto da genericità ed indeterminatezza della sua formulazione, in quanto l'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui la regressione è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 21 gennaio 2021 n. 259 2

Nullità - In genere - Dibattimento - Genericità e indeterminatezza del capo di imputazione - Ordinanza di nullità del decreto di citazione a giudizio e di restituzione degli atti al p.m. - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
La declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio seguita dalla restituzione degli atti al pubblico ministero, senza la previa sollecitazione all'integrazione o alla correzione, non rientra nella casistica dell'abnormità, né sul piano strutturale, perché estrinsecazione dei poteri di verifica che spettano al giudice del dibattimento ai sensi dell'articolo 429 c.p.p., comma 2, o dell'articolo 552, comma 2, né su quello funzionale, in quanto, pur determinando la regressione del processo, non si traduce in una sua stasi, né impone il compimento di un atto nullo, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale nei termini indicati dal giudice.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 21 gennaio 2021 n. 2592

Nullità - In genere - Genericità o indeterminatezza del capo di imputazione - Conseguenze - Nullità del decreto introduttivo del giudizio - Previa sollecitazione al pubblico ministero per l'integrazione e la precisazione dell'accusa - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la restituzione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice per l'udienza preliminare non determina un'indebita regressione del processo, essendo consentito al primo di precisare l'imputazione ed esercitare validamente l'azione).
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 30 ottobre 2019 n. 44394

Nullità - In genere - Dibattimento - Genericità e indeterminatezza del capo di imputazione - Ordinanza di nullità del decreto di citazione a giudizio e di restituzione degli atti al p.m. - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
In caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza avergli previamente chiesto di precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 9 febbraio 2017 n. 6044