Civile

Decreto autovelox in “Gazzetta” - Nessun cambio di passo sulla “omologazione”

Pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024 sulle “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi” per il controllo elettronico della velocità

 

di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024 sugli autovelox che fissa le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”. Il decreto che diventa subito operativo, dà 12 mesi di tempo per l’adeguamento alle nuove regole degli autovelox già installati, decorsi i quali “gli stessi sono disinstallati” sino all’adeguamento alle disposizioni del decreto.

Per Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, “si mette un po’ di ordine, perché l’Italia non può avere da sola il 10% degli autovelox di tutto il mondo, quindi con la direttiva che ho avuto l’onore di stendere e di firmare, l’autovelox - dove ci sono incidenti, dove c’è una scuola, un asilo nido, una casa di riposo, un ospedale, una strada stretta - è sacrosanto; ma l’anarchia dell’autovelox ovunque - su stradoni anche a due o tre a quattro corsie, magari mezzo nascosto per fregare l’automobilista, il camionista o il motociclista - non sarà più possibile”.

Come ha reso noto il Mit, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre, viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Infine, il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

Per l’avvocato Massimiliano Baroni, esperto in sanzioni amministrative, il decreto che agevola gli automobilisti è positivo nella parte in cui nega il posizionamento “dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto”. “C’è stato un caso – ricorda - in cui l’autovelox venne installato su strada abbastanza a scorrimento veloce e proprio a ridosso di un limite di 30 km/h: in 6 mesi vennero irrogate 30mila multe”.

“La cosa più grave, tuttavia, è che nel redigere questo decreto non si siano minimamente pronunciati sulla questione dell’omologazione, dopo che ad aprile una sentenza della Cassazione ha stabilito che, se gli autovelox non sono muniti di decreto di omologazione emesso dal Ministero dei Trasporti, i dati che hanno rilevato sono inutilizzabili perché inattendibili. In Italia non esistono infatti autovelox omologati ma solo approvati e tutte le multe fatte da autovelox a partire dal 18 aprile sono impugnabili. E si vince”.

Nell’allegato B del decreto, relativo alle “Modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”, si legge che “Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi”. E anche nel corpo stesso del decreto le due procedure vengono sempre riportate in modo alternativo.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505/2024, ha però affermato che è sempre annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”, chiarendo che si tratta di procedure con “natura e finalità” diverse. In particolare, l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato. E che l’art. 45, comma 6, del Codice della strada “non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”.

Resta dunque da vedere quale sarà la lettura che darà la Suprema corte del nuovo testo.

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