Civile

Decreto flussi, visto per i 500 autonomi legato all’abitazione e al reddito annuo

Lunedì 17 gennaio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 21 dicembre 2021 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare (si veda il Sole 24 Ore di martedì 11 gennaio).

di Marco Noci

Lunedì 17 gennaio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 21 dicembre 2021 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare (si veda il Sole 24 Ore di martedì 11 gennaio).

Il nuovo decreto flussi stabilisce una quota massima a livello nazionale di ingressi pari a 69.700 unità (più del doppio rispetto al precedente decreto del 2020), 500 dei quali riservati anche agli ingressi per lavoro autonomo.

Le domande potranno essere inviate dal 27 gennaio 2022 e fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. Per quanto concerne i lavoratori autonomi le 500 quote sono riservate a:

imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500mila euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;

liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate, ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 850 dell’11 maggio 2011;

artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 850 dell’11 maggio 2011;

cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” in base alla legge 221/2012 e sulla base delle linee guida predisposte dal ministero per lo Sviluppo economico.

La richiesta di nulla osta per lavoro autonomo va compilata on line e il lavoratore deve avere con sé la documentazione di licenza o autorizzazione per l’attività che intende svolgere o l’iscrizione alla camera di commercio. L’interessato dovrà poi chiedere il nulla osta provvisorio all’ingresso all’ufficio immigrazione della Questura.

Tutta la documentazione predisposta, di data non anteriore a tre mesi, insieme al nulla-osta rilasciato dalla Questura dovranno, poi, essere prodotti alla Rappresentanza diplomatica italiana per ottenere il visto di ingresso per motivo di lavoro autonomo.

Per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è altresì richiesta:

un’abitazione idonea in Italia, dimostrabile mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione di ospitalità resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo;

un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Valutata la ricevibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dal Testo unico per l’immigrazione, la rappresentanza consolare italiana rilascia il visto d’ingresso per lavoro, mediante l’apposizione di un’etichetta adesiva (sticker) sul passaporto del lavoratore.

Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Una volta entrato, il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del Kit postale. L’imprenditore straniero sarà, dopo qualche mese, convocato presso la Questura per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dura due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa sull’immigrazione.

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