Decreto ingiuntivo: estinzione opposizione definitiva decorsi i termini per il reclamo
Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo - così da rendere il medesimo «titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo fallimentare» - dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello. Lo dice l'ordinanza 7107/2020 della prima sezione civile della Cassazione.
È irrilevante, pertanto, sia la mera rinuncia all'opposizione sia la dichiarazione di esecutorietà. Atteso che l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello.
Deriva da quanto precede, pertanto, che in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né risultando aliunde), l'ordinanza di estinzione del processo di opposizione diviene definitiva decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia e poiché al momento della dichiarazione di fallimento della società debitrice tale termine non era ancora decorso il decreto è inopponibile al pari della ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecutività del medesimo.
Ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, cfr.:
- nel senso che decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività (Cassazione, ordinanza 20 aprile 2018 n. 9933);
- in termini generali, per il rilievo che l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, Cassazione, sentenza 7 ottobre 2011 n. 20631 che, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha osservato che nessun argomento in senso contrario era desumibile dalla specialità del rito societario, né dalla sua conformazione in termini di maggiore speditezza rispetto al procedimento di cognizione ordinaria. Nello stesso ordine di idee, altresì, Cassazione ordinanza 26 giugno 2018 n. 16790: provvedimento di estinzione del processo, adottato dal Tribunale in composizione monocratica nell'ambito di un procedimento di opposizione, ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con l'appello, non essendo soggetto al reclamo di cui all'articolo 630 del codice di procedura civile, concernente l'estinzione del processo esecutivo.
Per utili riferimenti, sulla questione specifica, cfr., altresì, per l'affermazione che nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex articolo 50 del decreto legge n. 118 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'articolo 181, comma 1, del Cpc alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis , il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento (Cassazione, sentenza 26 febbraio 2019, n. 5657).
Sempre nello stesso ordine di idee, e, in particolare, nel senso che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo laddove, in caso di opposizione, basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cassazione sentenza 29 settembre 2016 n. 3987).
Per altri riferimenti si veda, altresì, Cassazione sentenza 16 novembre 2015 n. 23394: nel caso in cui il debitore sia dichiarato fallito nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo e venga conseguentemente dichiarata l'interruzione del processo, il creditore opposto ha interesse alla riassunzione allo scopo di farne dichiarare l'estinzione, onde munire il decreto di efficacia esecutiva e renderlo opponibile al debitore una volta tornato in bonis.
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Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 12 marzo 2020 n. 7107