Decreto ingiuntivo al fallito con registro proporzionale al 3%
L’imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo, non all’eseguibilità
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il debitore sia dichiarato fallito (espressione che ora va convertita in «liquidato giudizialmente»): lo decide la Cassazione con la sentenza 2734 del 30 gennaio 2024, argomentando la sua decisione con l’osservazione che la debenza dell’imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo e non alla sua concreta eseguibilità.
La sentenza verte sul tema se la dichiarazione di fallimento (o liquidazione...