Civile

Definizione delle liti pendenti in cassazione - Liti tributarie inCassazione definibili fino a gennaio 2023

La normativa dispone che per i contenziosi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 15 luglio 2022 (ricorso introduttivo già notificato) gli stessi possono essere definiti pagando il 5% del valore della controversia nel caso in cui il valore della lite non sia superiore a cento mila euro con soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in entrambi i giudizi di merito

di Giuseppe Durante*

Premessa

Da una prima lettura del testo normativo sulla riforma del processo tributario in vigore dal 16 settembre 2022 che tra le diverse novità prevede la possibilità di definizione delle liti pendenti in Caassazione non sembra emergere quell'appeal necessario per incidere concretamente sui numeri in sede di Legittimità; ossia, ridurre i contenziosi pendenti davanti alla Corte di Cassazione; uno degli obbiettivi principali della riforma della giustizia e del processo tributario fortemente richiesto dal PNRR.

Tale assunto è riconducibile a due fattori che non possono essere ignorati in sede di lettura approfondita della norma:

a) il valore delle controversie definibili in sede di legittimità è molto basso;

b) vi è discriminazione in caso di doppia conforme: lite definibile in sede di legittimità solo in caso di doppia conforme in sfavore dell'ufficio impositore.

In particolare, con espresso riferimento al valore delle controversie definibili in Cassazione la normativa dispone che per i contenziosi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 15 luglio 2022 (ricorso introduttivo già notificato) gli stessi possono essere definiti pagando il 5% del valore della controversia nel caso in cui il valore della lite non sia superiore a cento mila euro con soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in entrambi i giudizi di merito. Diversamente, bisognerà pagare il 20% del valore della controversia, per quelle il cui valore non superi i cinquanta mila euro e l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di merito o anche in uno solo di essi.

Altra questione controversa riguarda la discriminazione nel caso di doppia conforme tra le parti in giudizio. In particolare, nel caso in cui la doppia conforme sia favorevole al contribuente sarà possibile accedere, come già evidenziato, alla definizione agevolata pagando il 5% del valore della lite; in caso contrario, ossia doppia conforme favorevole all'ufficio e quindi, soccombenza del contribuente in entrambi i giudizi di merito viene negata qualsiasi possibilità di definizione della lite in sede di legittimità.

A rigore di logica, il legislatore in sede di riforma avrebbe dovuto prevedere la possibilità di definizione delle liti in Cassazione proprio nel caso di doppia conforme sfavorevole al contribuente al fine di indurlo a chiudere la controversia con l'Avvocatura Generale dello Stato prima del deposito della sentenza. Non solo, un interrogativo sorge spontaneo.

Non si comprende il motivo per cui il legislatore della riforma non abbia previsto, sempre in chiave deflattiva, la possibilità di definizione delle liti pendenti anche per i due gradi di giudizio relativi al merito.

Le condizioni per la presentazione della domanda di definizione della lite. Le diverse casistiche contemplate dall'art. 5 della L.n. 130/2022

Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie in Cassazione, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria riconducibile al singolo atto impugnato dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione utilizzando esclusivamente il modello pubblicato dall'Agenzia stessa con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza unitamente alla quietanza del versamento effettuato.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022.

Ancora, sempre con disposizione del 16 settembre 2022, l'Agenzia ha individuato le modalità di attuazione dell'articolo 5 della L. 31 agosto 2022, n.130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. In particolare, la normativa attualmente in vigore consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di specifici importi correlati al valore della controversia.

La domanda di definizione deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione che intende definire i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Pertanto, volendo riepilogare, possiamo dire che sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulta:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio riferiti al merito il cui valore determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sia superiore a 100.000 euro previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei giudizi di merito il cui valore quantificato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non risulti superiore a 50.000 euro previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia. La soccombenza deve essere valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio, come già segnalato, non è prevista alcuna possibilità di definizione della lite dovendo il contribuente giocarsi tutto in sede di legittimità sperando in una pronuncia a lui favorevole da parte degli Ermellini.

Per valore della controversia da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio indipendentemente dai tributi in esso indicati.

Per controversie tributarie pendenti, si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022) e purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del più volte richiamato articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite dovrà essere effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24; non è ammesso il pagamento rateale.

Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione. È ammesso, altresì, lo scomputo delle somme già versate in pendenza del giudizio, ma, non è prevista la restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata della lite. L'adesione alla definizione agevolata comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa fatta valere dalla parte istante negli atti difensivi e in ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

L'eventuale diniego alla domanda di definizione agevolata della lite deve essere notificato entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta con le stesse modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il provvedimento di diniego all'istanza di definizione agevolata è impugnabile entro il termine di cui all'art18, comma 1 del D.lgs.n. 546/1992 (60gg). Nel caso in cui il giudizio tributario pendente in Cassazione risulta sospeso e successivamente la parte non è più interessata alla definizione della lite pendente, dovrà presentare apposita istanza di trattazione della controversia in sede di legittimità entro il 14 marzo 2023. In mancanza, il procedimento sarà dichiarato estinto con decreto presidenziale.

* a cura del Prof. Avv. Durante Giuseppe Docente a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. De Gennaro" in Bari - Tributarista - Pubblicista

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