La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36/2025 ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 3 dell'articolo 58 del Dlgs. n. 546/1992, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del Dlgs n. 220/2023 e la correlata norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto Dlgs n. 220/2023, nella parte in cui fissa[va] l'applicabilità del divieto di produrre in appello la documentazione comprovante il conferimento del potere rappresentativo (sostanziale e processuale) già nelle liti tributarie instaurate in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Dlgs n. 220/2023.

Corte costituzionale – Sentenza 30 gennaio-27 marzo 2025 n. 36 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore San Giorgio

LA MASSIMA

Fisco - Processo tributario - Giudizio di appello - Corte di giustizia tributaria di secondo grado - Nuove prove in appello - Divieto assoluto di deposito, per la prima volta, di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti - Norma transitoria - Irragionevolezza - Sussistenza. (Dlgs 546/1992, articolo 58, comma 3, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) del Dlgs 220/2023; Dlgs 223/2020, articolo 4, comma 2; Costituzione, articolo 3)

In tema di processo tributario, sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, gli articoli 58, comma 3, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 220, di riforma del processo tributario, nella parte in cui fa divieto assoluto alle parti di depositare per la prima volta in appello le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti notificati, e 4, comma 2, del Dlgs n. 223/2020, nella parte in cui prescrive che le modifiche operate dal citato articolo 1, comma 1, lettera bb), si applicano ai giudizi tributari instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Processo tributario d'appello e nova istruttori: è incostituzionale la norma che stabilisce il divieto – assoluto – di produrre, per la prima volta in appello, deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere di assistenza tecnica in giudizio rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti notificati, come introdotto dalla riforma del processo tributario del 2023.

La sentenza n. 36/2025 della Consulta

Così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36/2025, depositata il 27 marzo scorso, che ha dichiarato parzialmente...

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