Rassegne di Giurisprudenza

Demansionamento nel pubblico impiego

a cura della Redazione Diritto

Pubblico impiego – Demansionamento e dequalificazione - Art. 2103 c.c. - Inapplicabilità
In ambito di pubblico impiego, nel valutare il demansionamento il giudice deve apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni, ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, e non anche l'incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'articolo 2103 c.c. Pertanto. l'assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva non può in sé essere valutato come comportamento illegittimo o inadempiente da parte dell'ente pubblico. (Fattispecie relativa a vigile urbano spostato verso un'attività di piantonamento per un solo giorno a seguito dell'arresto per droga del coniuge)
• Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, Ordinanza 3 novembre 2022, n. 32423

Pubblico impiego - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate - Equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Rilevanza
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittime le variazioni di mansioni di una funzionaria responsabile dell'ufficio tributi comunali, la quale, a seguito di una modifica organizzativa dell'amministrazione locale, aveva perso la funzione di direzione - affidata ad altra dipendente - continuando tuttavia a svolgere le mansioni proprie del suo inquadramento formale).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 26 marzo 2014, n. 7106

Pubblico impiego contrattualizzato - Mansioni - Art. 2103 c.c. - Inapplicabilità

In materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs.n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del cd. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 26 marzo 2014, n. 7106