Depenalizzazione: la revoca della condanna fa venire meno la confisca
La revoca della condanna per reati tributari per l'abolizione del reato, come effetto dell'introduzione del Dlgs 158/2015 che alza la soglia di punibilità, comporta anche la revoca della confisca dei beni. La Corte di cassazione, con la sentenza 8421, accoglie il ricorso contro la decisione del Tribunale di confermare la misura. Nel caso esaminato il giudice dell'esecuzione, aveva revocato la condanna per il reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'articolo 10 –bis del Dlgs 74/2000, perché sotto la soglia di punibilità fissata dal Dlgs 158/2015, confermando però la confisca di un veicolo e di somme sui conti correnti. Alla base della decisione la convinzione che la confisca per equivalente fosse una misura di sicurezza patrimoniale con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza comportava l'immediata acquisizione dei beni da parte dello Stato, anche in caso di abolitio criminis o di illegittimità costituzionale della norma. La Cassazione chiarisce però che la confisca per equivalente ha una natura sanzionatoria, e la sua esecuzione non è di ostacolo, né dal punto di vista concettuale né operativo, alla restituzione dei beni illegittimamente acquisiti. Lo Stato non può, infatti, trattenere i beni in assenza di un titolo venuto in seguito alla norma abrogatrice.
Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 21 febbraio 2018 n.8421