Penale

Depistaggio anche per il pubblico ufficiale che non riveste più la qualifica

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 1869/2026, relativa alla strage di Bologna del 1980

di Francesco Machina Grifeo

Il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di chi non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale, se attinge alla precedente esperienza. Non cessa infatti il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze apprese quando si svolgeva la pubblica funzione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, in uno dei passaggi finali della sentenza n. 1869/2026, in cui in 109 pagine respinge i ricorsi dei tre imputati condannati rispettivamente per concorso e depistaggio in relazione alla strage alla stazione di Bologna del 1980.

Confermata dunque la decisione della Corte di Assise di Appello del 2024 in cui si dava atto della presenza di una serie di depistaggi, per evitare l’accertamento della verità. Secondo tale ricostruzione, infatti, gli autori materiali della strage vennero coordinati da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato “deviati”, che a loro volta rispondevano alle direttive dei vertici della Loggia P2, e al capo indiscusso Licio Gelli che aveva direttamente finanziato la strage, “ed organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico”.

In particolare, nella decisione viene in rilievo la posizione di uno degli imputati, un ex capitano dei Carabinieri di Genova, accusato di depistaggio aggravato e condannato a sei anni, per aver rilasciato dichiarazioni false con “la finalità di nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza” che “avrebbero coinvolto altri soggetti e rivelato importanti responsabilità” rimaste invece “inesplorate”. Non permettendo, così, di appurare se la notizia di un “imminente attentato” fosse stata appannaggio dei servizi segreti o di alcuni importanti settori delle Forze di Polizia e dell’Esercito”.

“Nel depistaggio – scrive la Suprema corte -, l’elemento che caratterizza il reato è il nesso tra la qualità soggettiva richiesta per l’integrazione del tipo punibile e il contesto dell’indagine e/o con quello del processo penale sui quali è destinato ad incidere”.

È dunque essenziale – prosegue la Corte – “il collegamento funzionale tra la qualità soggettiva e le informazioni sulle quali l’agente è sentito”. “Nel depistaggio dichiarativo – continua -, la condotta, pur potendo trovare collocazione in un momento successivo alla cessazione della qualifica, deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri”. Pertanto, “nell’ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui egli ha avuto accesso in correlazione con l’esercizio della funzione”.

Del resto, argomenta la Corte, l’interesse pubblico, tutelato dalla norma, “può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all’ufficio già prestato”.

In tal modo, conclude la Cassazione, “si è evitato che alla formale cessazione della qualifica perdano di rilievo penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno sono agevolate dai rapporti d’ufficio preesistenti”.

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