Depistaggio: il dolo specifico richiede il fine di deviare le indagini, non basta lo scopo di corroborarle
La Cassazione precisa che la verbalizzazione falsa con in cui si rappresenti una realtà difforme dal vero non è riconducibile al depistaggio
Depistaggio: ai fini della sussistenza del dolo specifico di «impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale» occorre che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia agito con l’intenzione di deviare l’indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, contraddicendo l’ipotesi investigativa o gli elementi già raccolti, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare il compendio probatorio disponibile o consolidare elementi prova già acquisiti...