Depistaggio: ai fini della sussistenza del dolo specifico di «impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale» occorre che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia agito con l’intenzione di deviare l’indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, contraddicendo l’ipotesi investigativa o gli elementi già raccolti, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare il compendio probatorio disponibile o consolidare elementi prova già acquisiti...
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