Civile

Deposito telematico, l’errore “fatale” superabile col rinvio tempestivo della Pec

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27766 depositata oggi, affrontando un caso del 2017

di Francesco Machina Grifeo

Il deposito telematico dell’atto di appello respinto per cause imputabili al sistema informatico“errore fatale” - e non al difensore non può comportarne la improcedibilità, qualora il deposito sia ripetuto tempestivamente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27766 depositata oggi, affrontando un caso del 2017.

I ricorrenti rimarcano che, una volta pervenuta, il giorno successivo all’invio della Pec e al ricevimento della ricevuto di consegna, la comunicazione del rifiuto del deposito per «errori fatali», si erano rivolti alla cancelleria che, dopo qualche giorno, aveva comunicato un malfunzionamento del sistema; a quel punto avevano proceduto con un nuovo invio telematico. Mentre, la richiesta di rimessione in termini era stata presentata solo alcuni mesi più tardi perché solo in quel momento la controparte aveva eccepito la tardività della iscrizione a ruolo. Per la Corte d’appello di Catanzaro però l’appello era improcedibile perché depositato tardivamente.

La Suprema corte procede a una analisi della normativa all’epoca vigente derivandone l’assunto per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta «seconda p.e.c.», che attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del «sistema giustizia». Si tratta tuttavia, precisa la decisione, di un effetto «anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c.» e, cioè subordinato «al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti». Se ne deduce, continua la Cassazione, che in caso di esito negativo – per mancato superamento dei controlli automatici e manuali – «la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente, a meno che la stessa non abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte del giudice».

I controlli, chiarisce la decisione: a) hanno a oggetto la busta telematica e non il suo contenuto sostanziale (indirizzo, formato, dimensioni ecc); b) obbediscono a criteri meramente tecnici (per es. non aprono il messaggio per malfunzionamenti); c) sono condotti automaticamente dal sistema; d) l’anomalia “fatal” è insuperabile e non consente al cancelliere alcuna operazione; e) la segnalazione codificata come «codice esito: -1» non fornisce all’utente alcuna indicazione utile per la sua soluzione. Da tutto questo discende che “non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l’imputabilità dell’errore bloccante a fatto del depositante”. L’«errore fatale», dunque, è già di per sé causa non imputabile dell’esito negativo del controllo automatico.

I rimedi, ribadisce la Corte, sono due e sono alternativi: “la formulazione dell’istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell’atto mediante un nuovo invio”. Nel caso specifico, è dimostrato che gli appellanti hanno tempestivamente provveduto a un nuovo invio, questa volta accettato dal sistema “appena quattro giorni dopo la comunicazione dell’errore «codice esito: -1»”. Ragion per cui il deposito dell’appello “avrebbe dovuto ritenersi tempestivo”. E allora, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, “resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio”.

In definitiva, per la Cassazione, da un lato, va rilevata la non imputabilità dell’esito negativo del primo invio telematico e, dall’altro, la tempestività della reazione della parte, “utilmente rappresentata dall’immediata ripetizione dell’invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito”.

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