Il Tribunale di Catania (decisione del 4 novembre 2024) non ha convalidato il provvedimento di trattenimento di un cittadino egiziano disposto dal questore della Provincia di Ragusa.
LA MASSIMA
Immigrazione e stranieri - Paese di origine sicuro - Qualificazione - Decreto legge n. 158 del 2024 - Direttiva Ue - Rapporto tra ordinamenti - Primato del diritto Ue - Effetti delle sentenze della Corte di giustizia - Direttiva con effetti diretti - Impossibilità di procedere all'interpretazione conforme - Obbligo di disapplicazione. (Direttiva 2013/32/UE, articolo 37; Decreto legge n. 158/2024, articolo 2-bis)
Nella determinazione di un Paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32/Ue il giudice nazionale deve tenere conto delle sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea che vincolano il giudice nazionale anche se appartenente ad altro Stato membro rispetto a quello che ha proposto il rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, poiché il giudice interno è tenuto a effettuare una valutazione del Paese di origine sicuro alla luce dei parametri fissati dal diritto Ue che prevale sul diritto interno, in presenza di effetti diretti della direttiva e dei rischi di insicurezza in un Paese classificato dal legislatore nazionale come sicuro, il tribunale interno è tenuto a disapplicare il diritto interno contrastante.
La questione relativa alla corretta qualificazione di Paese di origine sicuro sia nei casi in cui trovi applicazione il Protocollo Italia-Albania sia che si tratti di migranti arrivati sul territorio italiano è ormai all'esame di numerosi tribunali nazionali. A fronte delle difficoltà interpretative della nozione di cui alla direttiva 2013/32/Ue sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (recepita con Dlgs 18 agosto 2015, n. 142) e della...


