Civile

Deve essere segnalato pure l’autovelox «invisibile»

La Cassazione, con l’ordinanza 29595, ha stabilito che l’obbligo di presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità

di Maurizio Caprino

Anche l’“autovelox invisibile” deve rendersi visibile. La Cassazione, con l’ordinanza 29595 depositata ieri, ha stabilito che l’obbligo di presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità vale pure per i velocimetri montati su veicoli e in grado di effettuare rilevazioni quando il mezzo è in movimento.

Una pronuncia che boccia le interpretazioni secondo cui l’obbligo varrebbe solo per i controlli “tradizionali”, eseguiti con apparecchi montati in posizione fissa permanente (che funzionano in modo completamente automatico) o temporanea (presidiati da agenti).

Queste interpretazioni hanno indotto vari Comuni e Province a scegliere il rilevatore mobile Scout Speed perché non soggetto ai vincoli di “trasparenza” imposti ai rilevatori fissi da agosto 2007 (articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada).

Alcuni enti si sono cautelati con segnali di «controllo velocità» sulle strade battute da pattuglie con Scout o addirittura ai confini dei loro territori. Ma la Cassazione va oltre: pare ritenere necessario che sia lo stesso veicolo di servizio su cui è montato l’apparecchio a dover avere pannelli luminosi - visibili sia da chi si trova davanti sia da chi si trova dietro - che avvisino del controllo velocità in atto.

I giudici sono partiti dal comma 6-bis per affermare che esso, avendo il rango di legge, non può essere derogato da decreti attuativi: avrebbe potuto esserlo se contenesse elementi che lascino spazio a una deroga, ma il legislatore non ne ha inseriti. Quindi i Dm attuativi del comma 6-bis - quelli delle Infrastrutture del 15 agosto 2007 e del 13 giugno 2017 - vanno letti alla luce dell’obbligo di presegnalazione (e visibilità, che però la Cassazione non menziona) imposto dal comma in questione.

Così secondo la Corte si deve intendere che il Dm del 2007 - nel prevedere tra le possibili modalità di segnalazione non solo i classici cartelli e i pannelli a messaggio variabile, ma anche «dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli» - intendesse prevedere che quest’ultima modalità fosse applicabile anche ai controlli di velocità da veicoli in movimento e non solo alle situazioni classiche di pattuglie ferme a bordo strada.

In realtà, nelle prassi del passato si era ritenuto che l’obbligo di presegnalazione e visibilità riguardasse quest’ultimo caso e non il controllo in modalità “dinamica”, perché il comma 6-bis riguarda «le postazioni di controllo», espressione cui i ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno hanno sempre attribuito un significato “statico”. Tanto che poi il Dm del 2017 si era spinto ad affermare che l’obbligo non riguardasse le rilevazioni in movimento.

Fu un’aggiunta mirata a smontare le prime sentenze dei giudici di pace che annullavano multe dello Scout perché per «postazione» si può intendere anche un mezzo di servizio in movimento. Ora la Cassazione dà di fatto ragione a quei giudici e torto ai ministeri.

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