Rassegne di Giurisprudenza

Dichiarazione di fallimento, necessaria l'audizione dell'erede del socio deceduto nel rispetto del principio del contraddittorio

a cura della Redazione Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento - Soggetto deceduto - Erede - Contraddittorio - Convocazione - Effetti
Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 16 marzo 2023, n. 7604

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore defunto - Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla morte - Erede - Audizione in sede prefallimentare - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 21 marzo 2013, n. 7181

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere - Dichiarazione del fallimento per omesso deposito spese di procedura - Imprenditore defunto - Audizione degli eredi - Necessità - Esclusione.
Il tribunale che dichiari d'ufficio il fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, ult. comma, e 163, ult. comma, legge fall., dell'imprenditore defunto il quale, dopo essere stato ammesso al concordato preventivo, non abbia effettuato nei termini il prescritto deposito per le spese di procedura, non è obbligato ad assumere la previa audizione degli eredi, atteso che la dichiarazione di fallimento è pronunciata nei confronti dell'imprenditore defunto, e non dei suoi eredi, e che anche in relazione alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto secondo la procedura ordinaria non è obbligatoria la previa audizione degli eredi, in quanto nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione degli stessi, ovvero reca loro un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 7 febbraio 2006 n. 2594