Dichiarazione di fallimento: notifica all'indirizzo Pec per la società cancellata dal registro delle imprese
Società - Scioglimento e liquidazione - Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Notificazione - Modalità - Individuazione
In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, Legge fallimentare, nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31467
Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notificazione - Società cancellata - Notifica all'indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese - Ammissibilità
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese. • Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 7 settembre 2020 n. 18544
F allimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore società cancellata dal registro delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo pec - Ammissibilità .
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 10 ottobre 2017 n. 23728
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