Penale

Dichiarazione fraudolenta con fatture false, il debito va estinto per patteggiare

La sentenza 28950 della Cassazione non fa distinzione tra fattispecie omissive o dichiarative

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per accedere al patteggiamento per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture occorre l’integrale pagamento del debito tributario. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 28950 del 23 luglio scorso.

Sulla possibilità di patteggiare la dichiarazione fraudolenta senza il preventivo pagamento del debito tributario si registrano difformi orientamenti. Il patteggiamento per i reati tributari è subordinato al preventivo e integrale pagamento del debito. Tuttavia, per alcuni delitti il pagamento costituisce anche causa di non punibilità e di conseguenza l’estinzione del debito tributario non può costituire al tempo stesso causa di non punibilità e condizione per il patteggiamento. Da qui l’orientamento che per il patteggiamento non sia necessario il pagamento del debito tributario allorchè questo rappresenti una causa di non punibilità. In realtà la previsione della causa di non punibilità conseguibile con il pagamento al fisco non si realizza allo stesso modo per tutti i delitti tributari. infatti:

1. per l’omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti è sufficiente il pagamento prima dell’apertura del dibattimento;

2. per la dichiarazione fraudolenta o infedele il pagamento del debito tributario con il ravvedimento operoso deve avvenire prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli.

Secondo un primo orientamento di legittimità (sentenze 47287/2019, 26529/2020) cui può ricondursi anche la recente pronuncia, il patteggiamento per i delitti di omesso versamento non necessita di alcun pagamento. Invece, per i reati dichiarativi la causa di non punibilità impone il pagamento prima dell’avvio dell’attività di controllo. Non rispettando tale condizione (non conseguendosi la non punibilità) l’imputato per patteggiare deve estinguere il debito tributario prima dell’inizio del dibattimento.

Secondo un altro orientamento (sentenze 11620/2021 7415/2021, 10800/2019, 48029/2019) non vi è distinzione tra le citate fattispecie omissive o dichiarative. Per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Se l’imputato corrisponde il dovuto, non è più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento. Va detto che anche beneficiando della pena su richiesta delle parti senza aver estinto il debito tributario, il contribuente non consegue vantaggi patrimoniali. E infatti la sentenza di condanna (anche se di patteggiamento) deve prevedere la confisca del profitto del reato e quindi le somme evase verranno recuperate dall’erario.

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