Rassegne di Giurisprudenza

Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori di enti locali sciolti per mafia

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto


Elezioni amministrative - Elezioni comunali - Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori - Anche per condotte omissive o inerti favorevoli all'infiltrazione mafiosa.
Lo scioglimento di un consiglio comunale può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte in presenza di collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, qualora l'attuale consiglio non abbia provveduto a reciderle. È indubbio che sono considerati responsabili non soltanto coloro i quali hanno favorito, con condotte commissive, i fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, sempre in presenza dei collegamenti ovvero forme di condizionamento con la criminalità, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente. Pertanto deve essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio comunale il sindaco, e perciò passibile di incandidabiità, rimasto in una situazione di "colpevole inerzia assoluta".
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3857

Elezioni amministrative - Elezioni comunali - Dichiarazione di Incandidabilità degli amministratori - Provvedimento autonomo rispetto al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale - Accertamento delle condotte omissive e commissive degli amministratori.
La dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non costituisce conseguenza automatica del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull'accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica che ha determinato o favorito l'apertura della stessa alle ingerenze ed alle pressioni delle organizzazioni criminali operanti sul territorio. L'accertamento richiesto ai fini della dichiarazione d'incandidabilità, pur presentando elementi di contatto con quello dei presupposti necessari per lo scioglimento dell'amministrazione, se ne distingue per l'oggetto, che è costituito non già dalla legittimità del provvedimento di scioglimento, la cui impugnazione è peraltro devoluta alla giurisdizione amministrativa, ma dalle condotte omissive o commissive degli amministratori che abbiano dato causa o sia state concausa della predetta misura, e postula una specifica valutazione delle posizioni degli interessati, al fine di evidenziare collusioni o condizionamenti che ne abbiano concretamente influenzato le scelte amministrative.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 aprile 2020 n. 8030

Elezioni amministrative - Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori - Art. 143, comma 11, d. lgs n. 267 del 2000 - Ambito di indagine del tribunale - Valutazione della legittimità del d.p.r. di scioglimento - Esclusione.
La verifica giudiziale che il tribunale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.p.r., esulando tale valutazione dal "thema decidendum" - che è costituito dalla verifica della responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo consiliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto dell'indagine che il giudice deve effettuare.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 gennaio 2019 n. 3024

Elezioni amministrative - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, tuel - Procedimento dichiarativo - Procedimento penale - Autonomia e diversità di presupposti - Fondamento.
In tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 gennaio 2015, n. 1747