Civile

Difetti bene entro sei mesi, consumatore allega sussistenza vizio e controparte prova conformità

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di Mario Piselli

In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (articoli 128 e seguenti), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale e il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 30 giugno 2020 n. 13148. Superato il suddetto termine, prosegue le Corte, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'articolo 2697 del Cc.

Per la Suprema corte di cassazione il Codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'articolo 132, terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova : ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.

Cassazione –Sezione II civile – Sentenza 30 giugno 2020 n. 13148

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