Rassegne di Giurisprudenza

Difetti di conformità dei beni nei contratti di vendita e garanzie per il consumatore

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Codice del consumo - Vendita di beni - Difformità del bene rispetto al contratto di vendita - Obblighi del venditore e condotta del consumatore.
La denuncia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. Si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano sussistenti già a tale data, sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul venditore l’onere di provare la conformità del bene consegnato al contratto di vendita. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche in un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
• Corte di cassazione, sezione 2 civile, ordinanza 7 febbraio 2022 n. 3695

Codice del consumo - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Riparazione o sostituzione del bene - Inadempimento del venditore - Azione per la risoluzione del contratto.
Ove la sostituzione o la riparazione del bene non conforme rispetto al contratto di vendita non siano impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o la riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.
• Corte di cassazione, sezione 2 civile, ordinanza 7 febbraio 2022 n. 3695

Commercio - Consumatore - Vizio di conformità - Acquirente che abbia richiesto la riparazione del bene - Termine ritenuto congruo per la riparazione scaduto - Riparazione che abbia recato nuovi inconvenienti - Possibilità di agire per la risoluzione del contratto - Non è preclusa.
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l’acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.

• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 14 ottobre 2020 n. 22146

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - In genere vendita a catena di beni di consumo - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Soggetti rispettivamente legittimati dal lato passivo - Garanzia convenzionale di buon funzionamento prestata dal produttore - Deroga ai principi di cui all’art. 131 del d.lgs. 206 del 2005 - Esclusione.
Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l’azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l’eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa.

• Corte di cassazione, sezione 2 civile, sentenza 27 luglio 2017 n. 18610