la QUESTIONE
Quali sono le modalità operative di prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione alla luce della Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022)? In che modo la translatio iudicii si coordina col nuovo regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione previsto dall’art. 37 c.p.c.? Quali sono i termini perentori per la riassunzione e quali effetti sostanziali e processuali vengono conservati? In che misura il principio di auto-responsabilità e lealtà processuale preclude alla parte che ha scelto il giudice di eccepirne successivamente il difetto di giurisdizione
Codice di procedura civile: artt. 37, 41, 44, 50; Legge 18 giugno 2009, n. 69: art. 59; Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010): art. 11; Costituzione italiana: artt. 24 e 111

Premessa
L’istituto della translatio iudicii segna il superamento della tradizionale concezione dei plessi giurisdizionali come compartimenti impermeabili. Il diritto di azione (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo impongono che l’errore sulla giurisdizione non si traduca nella perdita della tutela, ma in una mera deviazione del percorso processuale.
La nozione di giurisdizione
La giurisdizione costituisce il presupposto processuale fondamentale, definendo il limite esterno del potere decisorio del giudice. In passato, il...


