Penale

Diffamazione, l'esposto all'Ordine forense non è scriminato a differenza della memoria difensiva

Il diritto di critica in atti giudiziari che neutralizza le offese non sussiste per l'esponente perché non è parte nell'iter disciplinare

di Paola Rossi

L'esposto contenente offese - presentato a fini disciplinari al Consiglio dell'Ordine forense - non incontra l'esimente del diritto di critica in atti giudiziari. Infatti, chi presenta l'esposto non è parte del successivo procedimento disciplinare eventualmente disposto.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 19496/2022 riafferma la propria giurisprudenza, che ha escluso l'operatività della scriminante del reato- prevista all'articolo 598 del Codice penale - in relazione all'esposto presentato all'Ordine di appartenenza contro il professionista, che abbia contenuto diffamatorio.

Nel caso concreto la Cassazione accoglie però il ricorso contro la condanna per diffamazione perché il giudice ha mancato di rilevare la differente natura dei due scritti incriminati entrambi indirizzati al Consiglio dell'Ordine forense. Il giudice dovrà infatti rilevare se almeno uno dei due abbia il carattere di atto difensivo meritevole perciò del riconoscimento della scriminante. In effetti in un caso si trattava di un esposto contro il collega con cui il ricorrente - anch'esso avvocato - aveva risalenti rapporti di inimicizia, ma nell'altro caso si trattava, invece, di una memoria difensiva con cui il ricorrente contrastava - a parti invertite - l'esposto presentato a proprio carico dalla stessa attuale parte civile.

I due colleghi "avversari nella vita" si erano più volte reciprocamente e pubblicamente offesi e denunciati in sede disciplinare, ma avevano anche avuto occasione di essere confliggenti, in quanto avvocati difensori di parti contrapposte, in sede di lite giudiziaria. L'esposto "incriminato" e considerato diffamatorio aveva affermato che l'attuale parte civile aveva instaurato, in violazione della deontologia professionale, una relazione sentimentale con il suo assistito che era controparte nel giudizio di separazione dell'attuale ricorrente, in quanto aveva assunto la difesa dell'altro coniuge.

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