Penale

Diffamazione, per la notizia rivelatasi falsa si salva il giornalista che usa il condizionale

Ovviamente deve dimostrare che la fonte era l'unica possibile e di aver tentato di dar voce alla parte offesa che si sia rifiutata di dare la propria versione

di Paola Rossi

Non può affermarsi a priori dimostrata la diffamazione da parte del giornalista perché ha riportato una notizia rivelatasi poi falsa. In particolare il reato non si può ritenere consumato se l'informazione divulgata sulla stampa è stata acquisita da fonte chiaramente indicata nell'articolo e il giornalista - dopo aver ricevuto il rifiuto della controparte dell'intervistato di rilasciare proprie dichiarazioni - ha avuto cura di utilizzare il condizionale. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20873/2021, ha rinviato la condanna (pronunciata ai soli effetti civili) per un nuovo giudizio di merito in quanto ha ritenuto carente l'apodittica affermazione dei giudici che avevano ravvisato la responsabilità del giornalista e del direttore nel solo fatto che la notizia ottenuta de relato era in realtà falsa. E, ciò vale, in particolare nel caso in cui si tratti di evento "a porte chiuse" che non consente una via alternativa alle dischiarazioni di parte ai fini di darne informazione. Nel caso specifico si trattava di un'udienza in assenza del pubblico e sulla quale era stato possibile ottenere solo la narrazione delle parti offese mentre gli imputati e i loro avvocati si erano dati la consegna di non parlare. Da cui la scelta del giornalista di divulgara quanto sarebbe stato affermato dai consulenti tecnici in base al racconto dei denuncianti nel processo di rilevante interesse pubblico. La successiva verifica del materiale processuale faceva emergere che le dichiarazioni erano non di parte ma partigiane e fondamentalmente false.

Da cui la denuncia per diffamazione e la condanna al risarcimento.
I giudici hanno infatti sostenuto la sussistenza della responsabilità del giornalista sia perché riportava una notizia ricevuta da un avvocato delle parti offese, e quindi da un soggetto "interessato", sia perché - non avendo potuto ricevere un riscontro dalla controparte processuale o da altra fonte - avrebbe dovuto rinunciare alla pubblicazione sulla stampa. Infine, i giudici avevano ritenuto irrilevante che il giornalista avesse utilizzato i verbi al condizionale degradati a meri "accorgimenti stilistici". Così come irrilevanti sono stati giudicati il fatto che l'articolo riportasse l'indicazione della fonte della notizia e non riportasse, al contrario, i nomi degli imputati.

Secondo la Cassazione il giudizio suesposto non contiene una corretta valutazione di tali elementi considerati del tutto ininfluenti rispetto all'acclarata falsità della notizia. Dice la cassazione che l'impegno del giornalista nel verificare la verità di una notizia se non si è rivelato possibile - come nel caso di un processo a porte chiuse - il giornalista ha diritto a vedersi riconoscere l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. E a maggior ragione se correttamente allerta l'attenzione critica del lettore utilizzando un linguaggio non assertivo, ma "condizionato". Infine la Cassazione tiene conto dello specifico scenario della vicenda narrata, un'udienza non aperta al pubblico, che giustifica l'affidamento del giornalista alle dichiarazioni rilasciate da un avvocato soggetto professionalmente tenuto al rispetto deontologico di probità, corretteaza e lealtà nei rapporti con gli organi di informazione. Anche se il difensore è in primis tenuto ad avere il consenso della parte assistita e di non agire contro gli interessi di questa nel relazionarsi alla stampa.

La Cassazione non è convinta dalle conclusioni dei giudici sull'insussistenza anche putativa della scriminante del diritto di critica se il giornalista mostra di aver usato la cura possibile nel verifcare la notizia.

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