Penale

Diffamazione, va provato il dolo se l'amministratore comunica il pignoramento di un condomino

La volontà di offendere l'onore altrui non è insita nell'attribuzione di un fatto "negativo" ma rilevante per gli interessi di coloro cui è comunicato

di Paola Rossi

La comunicazione ad altri della qualità di debitore pignorato di una persona ha o meno valenza dispregiativa in sé? Soprattutto se tale attribuzione non è corredata da altre affermazioni offensive? E, in particolare sussiste un dovere dell'amministratore condominiale di rendere nota tale condizione agli altri condomini? Sono questi gli interrogativi a cui deve rispondere il giudice di merito al fine di accertare il dolo, anche eventuale, di diffamare dell'autore della diffusione di tale notizia. Come dice la Cassazione, con la sentenza n. 22777/2021, non è sufficiente affermare che la condizione di pignorato sia coperta da un naturale diritto di riservatezza del debitore per cui renderla nota a terzi ha automaticamente un intento diffamatorio in quanto è condizione che muove disapprovazione o spregio sociale.

La Cassazione ha rinviato al giudice di merito la causa perché nel condannare l'amministratore condominiale - che aveva affiso negli spazi comuni un cartello che riferiva dell'avvenuto pignoramento contro uno dei condomini - aveva mancato di accertare l'intento diffamatorio, anche solo nella forma del dolo eventuale sufficiente comunque a far sorgere la responsabilità penale.

In particolare il ricorso accolto dai giudici di legittimità puntava il dito sulla mancata considerazione dei doveri dell'amministratore verso tutti i condomini, che sicuramente avevano interesse a sapere che uno di loro fosse incapiente e perciò non in grado di adempiere agli oneri comuni facendoli ricadere suglia ltri. Da cui l'interesse del condominio ad apprendere la notizia di dissesto economico di un inquilino non poteva essere messa in discussione. E il ricorrente non aveva altro che adempiuto a un proprio dovere di corretta informazione dei comproprietari amministrati.

Infine, nel caso concreto il giudice dovrà accertare la circostanza affermata dall'amministratore secondo cui il condomino che si riteneva diffamatao aveva lui avanzato richiesta di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare in qualità di affittuario. Il che renderebbe ancor meno offensiva la condivisione con tutti i

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©