Differimento facoltativo della detenzione per gravi motivi di salute
Esecuzione della pena - Pena detentiva - Gravi condizioni di salute del condannato - Differimento facoltativo - Criteri.
Ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo...
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