Civile

Diffida ad adempiere e assegnazione del termine di 15 giorni nella risoluzione del contratto

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Contratto - Risoluzione - Diffida ad adempiere - Assegnazione di un termine inferiore ai 15 giorni - Solleciti rivolti al debitore per l'adempimento - Irrilevanti .
In tema di risoluzione del contratto, con particolare riferimento alla diffida ad adempiere, un termine inferiore ai 15 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c. Di conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, la mancata contestazione del termine da parte del debitore e anche la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2020 n. 8943

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - Diffida ad adempiere termine assegnato per adempiere - Termine inferiore a quello legale - Congruità - Apprezzamento del giudice di merito - Sussistenza.
In tema di diffida ad adempiere, costituisce un accertamento di fatto la valutazione di congruità del termine assegnato al debitore ai sensi dell'art. 1454, comma 2, c.c., anche se inferiore a quello legale.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 settembre 2019 n. 22002

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere - Fissazione di termine per adempiere inferiore a quindici giorni - Legittimità - Condizioni - Congruità del termine - Necessità - Accertamento di competenza del giudice di merito - Sussistenza.
In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, cod. civ., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 6 novembre 2012 n. 19105

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento.
Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art.. 1454 cod. civ. - il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace a un'autonoma disciplina - non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolutivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Non è, pertanto, giustificata l'assegnazione di un termine minore con riferimento a precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma a un comportamento omissivo del debitore.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 gennaio 1985 n. 542

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