Civile

Diffida ad adempiere e decorso del termine, il giudice deve valutare il comportamento delle parti

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di Mario Piselli

L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Pertanto, prosegue la prima sezione della Cassazione con l'ordinanza 19 marzo 2020 n. 7463, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza.

La Suprema corte ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche gli articoli 340, 341 e 345 della legge 2248/1865, allegato F, si limitano ad attribuire alla Pa appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente; il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex articolo 340 della legge suddetta, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla Pubblica amministrazione, non è idoneo a incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.

Il giudice dovrà procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, compiendo una indagine globale anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo.

Cassazione - Sezione I - Ordinanza 19 marzo 2020 n. 7463

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