DIFFIDA CONTRO GLI ACUTI DEL CONDOMINO CANTANTE
Si ritiene, generalmente, che i rumori o i suoni provenienti da altre unità immobiliari disturbino le normali attività materiali e intellettuali quando superano il rumore di fondo riscontrabile in una data abitazione di oltre tre decibel (Cassazione civile, sezione II, 3 agosto 2001, n. 10735). Chi intende esercitare attività che producono rumori più intensi (o che, al contrario, non tollerano alcun rumore circostante) deve attrezzarsi a proprie spese, mediante l'adozione di accorgimenti tecnici, oppure deve rinunciare all'attività che produce molto rumore o richiede tanto silenzio. In caso di violazioni, si può procedere a diffidare l'autore dei rumori e, successivamente, si può agire contro di lui in sede civile, ove occorra anche in via d'urgenza, o anche segnalare la situazione al sindaco (o all'ufficio del rumore del settore comunale ambiente, se istituito). In questo secondo caso, si avvia un procedimento amministrativo che - una volta accertata, da parte dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), la violazione dei limiti di accettabilità dei rumori - può condurre all'emanazione di provvedimenti o sanzioni amministrative diretti a imporre all'autore dei rumori di contenerli entro i limiti imposti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo