DIMISSIONI DEL DIPENDENTE IN FASE DI LICENZIAMENTO
La risposta è positiva. Va tuttavia chiarito che, se per esempio, residua un mese di preavviso dopo che è stato intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore può sì presentare le dimissioni ma – salva l’esistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto da parte sua (la cui dimostrazione incombe sul medesimo dipendente) – deve comunque rispettare il preavviso. Salvo che i due periodi di preavviso non siano disciplinati diversamente quanto alla loro rispettiva durata, deve quindi ritenersi che scadrebbe per primo il periodo di preavviso per licenziamento, con definitiva cessazione del rapporto a tale titolo e conseguente “inutilità” delle dimissioni nel frattempo presentate. Si ricorda, infine, che per la validità delle dimissioni del lavoratore è necessaria la procedura telematica.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo