Comunitario e Internazionale

Diritti umani e ambiente: imprese obbligate alla dichiarazione annuale ai fini della CSDDD e procedure di reclamo

In riferimento alla rendicontazione societaria di sostenibilità, la CSDDD si ricollega principalmente alla CSRD, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 125/2024, pubblicato nella GU n. 212 del 10 settembre 2024

Business hand with a pen pointing on the business paper. Report chart

di Marco Letizi*

La CSDDD prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità di vigilanza per controllare il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate ai sensi della CSDDD, compresi quelli relativi ai Piani di transizione climatica.

Per le società di diritto eurounitario, l’autorità di vigilanza competente è l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società ha la sede legale.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione), comma 2, statuisce che la CSDDD si applica anche alle società di diritto estero a patto che soddisfino una delle seguenti condizioni:

  • avere generato un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nel territorio UE nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
  • pur senza superare il fatturato netto minimo di 450 milioni di euro nel territorio UE, essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
  • aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nel territorio UE, in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontino a più di 22.500,00 di euro nel territorio dell’UE nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
  • avere generato o essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro nel territorio UE nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

Il comma 3 del medesimo disposto normativo stabilisce che una società extra UE capogruppo può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla CSDDD qualora abbia come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative nel territorio UE e non sia coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nel territorio UE sia designata per adempiere gli obblighi di due diligence introdotti dalla CSDDD (articoli da 6 a 16 e articolo 22) per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l’autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della CSDDD.

Per le società extra-UE, l’autorità di vigilanza competente dipende da una serie di fattori. Se la società extra-UE ha solo una filiale nel territorio dell’UE, allora l’autorità di vigilanza competente è quella dello Stato membro in cui ha sede legale la filiale. Nell’ipotesi la società extra-UE presenti più filiali in diversi Stati membri UE, l’autorità di vigilanza competente dovrà identificarsi in quella dello Stato membro UE in cui la società ha realizzato la maggior parte del suo fatturato netto nell’UE nell’esercizio finanziario precedente l’ultimo esercizio finanziario.

In termini di reporting, la CSDDD si ricollega principalmente alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il cui recepimento nel nostro diritto interno è avvenuto mediante il D.Lgs. 125/2024 (pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212) - con riferimento alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In linea generale, le imprese che rientrano negli obblighi di rendicontazione della CSRD sono già tenute a descrivere le modalità di attuazione della due diligence in materia di diritti umani e ambiente nel loro bilancio di sostenibilità ai fini della CSRD e, pertanto, il rispetto di tale obbligo esonera tali imprese dagli obblighi di rendicontazione come introdotti dalla CSDDD.

Tuttavia, è possibile che una società rientri nel campo di applicazione della CSDDD senza essere al contempo soggetta alla CSRD, come nell’ipotesi di una società di diritto estero che non presenti filiali o succursali nel territorio dell’UE ma che rilevi, ad esempio, come partner commerciale o come succursale di un’impresa di diritto eurounitario soggetta agli obblighi della CSDDD in Paesi terzi.

In tale ipotesi, l’impresa di diritto estero dovrà riferire in merito alle questioni coperte dalla CSDDD, pubblicando sul proprio sito web una dichiarazione annuale in almeno una delle lingue ufficiali dell’UE e, qualora la lingua ufficiale di una società di diritto estero sia diversa, si ritiene che la dichiarazione debba essere redatta in una delle lingue comunemente utilizzate nell’ambito degli affari internazionali (inglese, francese o spagnolo).

La relazione annuale deve essere pubblicata entro un anno dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è stata redatta. Tuttavia, l’esatto contenuto della relazione CSDDD rimane al momento vago, poiché la Commissione europea ha ancora tempo fino al 2027 per chiarirne il contenuto e i criteri specifici di redazione attraverso atti delegati. In questo contesto, la Commissione dovrà anche specificare le informazioni richieste in tema di descrizione della due diligence aziendale, sugli impatti negativi potenziali ed effettivi sull’ambiente e sui diritti umani identificati e sulle misure appropriate adottate in relazione a tali impatti. Si può ipotizzare che la Commissione imporrà alle imprese destinatarie della CSDDD obblighi di rendicontazione completi, probabilmente paragonabili a quelli previsti dalla CSRD. È anche ipotizzabile che la Commissione possa emettere un questionario obbligatorio che ogni impresa dovrà compilare.

Le imprese dovrebbero anche tenere presente che una relazione ai fini degli obblighi introdotti dalla CSDDD, pubblicata sul proprio sito web aziendale, in cui emergano evidenti ipotesi di violazioni o rischi significativi di standard ambientali o di diritti umani, può determinare un significativo danno reputazionale per il suo brand, prodotti e servizi, nonché influenzare la valutazione (sul mercato dei capitali) dell’impresa.

Infine, le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CSDDD dovranno istituire e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo aperti a coloro che sono interessati da impatti negativi e ai legittimi rappresentanti di tali parti interessate (ONG, sindacati, ecc.).

Le procedure di reclamo servono come sistema di allerta che identifica e, idealmente, affronta i rischi e le violazioniprima che gli effetti negativi possano procurare danni alle persone e all’ambiente.

A questo proposito, le imprese dovranno dare la possibilità alle persone e alle organizzazioni interessate di presentare reclami, nel caso in cui queste ultime nutrano legittime preoccupazioni in merito a impatti negativi effettivi o potenziali in relazione alle operazioni di business poste in essere dalle imprese, alle operazioni delle loro filiali o alle operazioni dei loro partner commerciali nella loro catena di attività. Il meccanismo di reclamo dovrà, tra l’altro, essere reso accessibile alle persone fisiche o giuridiche che sono interessate o hanno ragionevoli motivi per ritenere di poter essere interessate da un impatto negativo, nonché ai legittimi rappresentanti di tali persone per loro conto, come le organizzazioni della società civile o i difensori dei diritti umani.

Un meccanismo di reclamo di questo tipo è già stato implementato con una portata più ampia a livello europeo attraverso la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ( direttiva sul whistleblowing ). Pertanto, le società che hanno già predisposto un sistema di whistleblowing dovrebbero essere in grado di sfruttare il sistema esistente per integrare il nuovo meccanismo CSDDD.

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*A cura di Marco Letizi, PhD, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Internazionale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d’Europa

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