Civile

Diritto di asilo, alle Sezioni unite l'individuazione della data della procura a ricorrere in cassazione

In tali procedimenti il presupposto della validità della procura sta nella presenza nel territorio del richiedente asilo

di Andrea Alberto Moramarco

Nelle controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, è necessario che il difensore certifichi la data di rilascio della procura speciale a ricorrere in cassazione, la quale deve essere successiva a quella della decisione da impugnare. Ciò in quanto in tali procedimenti il presupposto della validità della procura sta nella presenza nel territorio del richiedente asilo. A dirlo è la Seconda sezione della Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 9362/2021, investendo le Sezioni unite del problema della certificazione della data di conferimento della procura speciale.

La questione
Più specificamente, chiamata a decidere sulla vicenda di un cittadino albanese la cui richiesta di protezione internazionale era stata respinta, la Suprema corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione al supremo organo della giustizia civile di due questioni, oggetto di contrasto e di massima di particolare importanza, circa il contenuto della certificazione che deve rendere il difensore, ai sensi dell'articolo 35-bis del Dlgs n. 25/2008, inserito dal Dl n. 13/2017, che disciplina sotto il profilo procedurale le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
I dubbi della Seconda sezione riguardano la data di conferimento, in favore del legale, della procura speciale per ricorrere in cassazione, nonché la possibilità di includere o meno tale profilo nella autenticazione che il difensore espressamente riferisca alla sola sottoscrizione del richiedente, con espressioni del tipo "è vera la firma" o "per autentica della sottoscrizione" o altre equipollenti. La norma sulla quale ragionano i giudici di legittimità sta, con esattezza, nel comma 13 del suddetto articolo 35-bis del Dlgs 25/2008, il quale prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima".
La Suprema corte individua ben tre orientamenti sul punto: il primo reputa sufficiente la certificazione della sottoscrizione; il secondo ritiene inammissibile il ricorso se la procura ad esso relativa non indichi gli estremi del provvedimento; il terzo reputa necessario, per assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, che la data del conferimento della procura debba essere certificata dal difensore. Il Collegio dichiara di aderire a quest'ultimo indirizzo, ma opta per una soluzione certa delle Sezioni unite, che tenga adeguatamente conto delle ragioni della previsione, da parte del legislatore, di una speciale disciplina dei rapporti tra avvocato e richiedente asilo.

La specialità della disciplina
La Suprema corte sottolinea, sul punto, che le modalità di formazione del rapporto interno tra difensore e parte rileva in maniera particolare per il profilo pubblicistico che connota la materia dell'asilo. La norma, infatti, intende «evitare che la procura speciale a ricorrere per cassazione derivi da una sottoscrizione preventiva e da un riempimento successiv o, senza alcuna garanzia che il richiedente sia ancora presente sul territorio dello Stato». La presenza in Italia, in altri termini, costituisce il presupposto per la validità della procura, ragion per cui l'attestazione del difensore deve essere successiva al provvedimento contro cui ricorrere, di modo che sussista tra la parte e l'avvocato un contatto attuale e non, invece, una «pregressa sottoscrizione in bianco». Si tratta, prosegue la Cassazione, di una scelta discrezionale del legislatore, che intende evitare anche che tale tutela, con i relativi costi spesso legati al gratuito patrocinio, «sia accordata ad un richiedente il quale, essendo nuovamente emigrato nel frattempo, non ne abbia più diritto o comunque interesse».
A tale questione, la Sezione remittente, affianca quella relativa alla possibilità di riportare la data della procura nella autenticazione della sottoscrizione del richiedente con espressioni del tipo "è vera la firma" o "per autentica della sottoscrizione" o altre equipollenti. Sul punto i giudici ritengono «dubbia la possibilità di estendere (a nulla valendo considerazioni di natura deontica) la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato».

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