Penale

Diritto di cronaca assicurato sugli atti della Procura

di Giovanni Negri

Sarà pur vero come affermato solo pochi giorni fa dall’ex Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone che la cronaca giudiziaria è ormai mezzo di lotta politica. Ma se proprio lotta deve essere, che sia almeno ad armi pari. Con un passo a suo modo storico, per la prima volta una grande Procura disciplina l’accesso agli atti da parte dei giornalisti. Lo fa la Procura di Napoli con una decisione interna che, oltre a contribuire a disinnescare cortocircuiti sempre censurabili tra informazione e soggetti “a conoscenza dei fatti” (giudici, Pm, forze dell’ordine, avvocati), va nelle direzione di quelle prassi virtuose di cui gli uffici del pubblico ministero sono stati di recente protagonisti, basti pensare alla circolare di autoregolamentazione interna sulle intercettazioni e sui contenuti estranei al procedimento penale.

La leva giuridica utilizzata è quella dell’articolo 116 del Codice di procedura penale, in base al quale «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», nel perimetro del quale vengono riconosciti anche i giornalisti. Con particolare riferimento agli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per quali è cessato l’obbligo di segretezza e, in particolare, i provvedimenti cautelari.

L’ordine di servizio, firmato dal Procuratore Giovanni Melillo, sottolinea di volere considerare il rilascio della copia funzionale al corretto esercizio del diritto di cronaca e all’interesse della pubblica opinione a essere correttamente informata. Nello stesso tempo, richiamando la necessità della valutazione del Procuratore sulla richiesta di accesso, ne fissa le condizioni.

Il rilascio della copia, innanzitutto, non deve interferire con le indagini in corso e deve avvenire nel rispetto del principio di riservatezza; non deve danneggiare i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di persone estranee; deve avvenire, evitando la comunicazione di dati sensibili e la diffusione di notizie e immagini che possono colpire la dignità delle vittime.

Saranno comunque i Procuratori aggiunti a dovere segnalare, su indicazione dei titolari dei fascicoli, i provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto, suscettibili di diffusione e relativi a casi di particolare gravità, delicatezza e rilevanza, insomma quelli di maggior interesse per l’informazione.

Procura di Napoli, Ordine di servizio n. 118/2019

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