Diritto d'autore: la prescrizione blocca la confisca del materiale
La prescrizione del reato di diffusione abusiva a scopo di lucro di opere tutelate dal diritto d'autore blocca la confisca e la distruzione dei file illecitamente utilizzati. La Corte di cassazione, con la sentenza 52434, dà partita vinta al ricorrente, amministratore di una radio privata al quale era stata contestata la violazione dell'articolo 171-ter (lettera a) comma primo lettera a) e b), perché trasmetteva i brani musicali senza pagare la Siae. La Corte d'Appello aveva disposto la confisca e la distruzione dei file sequestrati dichiarando al tempo stesso che non si doveva procedere per il reato previsto dalla legge sul diritto d'autore per l'intervenuta prescrizione.
Secondo il giudice di merito la misura ablatoria era imposta dalla stessa legge sul diritto d'autore che, con l'articolo 171-sexies stabilisce che è “sempre” ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati. Una norma che, ad avviso del ricorrente, non poteva essere applicata nel caso specifico in cui il reato era stato prescritto, mentre la confisca, essendo un provvedimento di tipo sanzionatorio, presuppone una condanna, come dimostra il riferimento esplicito del legislatore alla possibilità di applicare la misura anche in caso di patteggiamento. La Cassazione conferma la tesi della difesa e annulla senza rinvio la decisione della corte territoriale disponendo la restituzione del materiale sequestrato al ricorrente. I giudici della terza sezione precisano, infatti, che l'avverbio “sempre”, che compare al secondo comma dell'articolo 171-sexies non vuol dire che la confisca debba essere disposta in ogni caso e, dunque anche a prescindere dalla condanna, ma che la misura di sicurezza, in caso di condanna sia pure patteggiata, non è facoltativa ma va, appunto, “sempre” disposta.
Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 16 novembre 2017 n.52434