Diritto d'autore, vedere la partita al circolo non è reato
Chi trasmette un programma sportivo criptato all’interno di un circolo ricreativo che, per statuto, non persegue finalità di lucro, utilizzando una smart card legittimamente detenuta e idonea alla ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente domestico, non commette il reato di abusiva trasmissione previsto dalla legge sul diritto d’autore.
La responsabilità penale scatta solo se la trasmissione avviene in un esercizio commerciale e per vedere la partita si paga un biglietto.
Tribunale di Bari - Sezione II penale - Sentenza 28 marzo 2017 n. 1413
Tribunale di Bari, sentenza 28 marzo 2017, n. 1413
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